Pubblicato: 06 Novembre 2026
Con la sentenza n. 27541, pubblicata il 22 ottobre 2026, la Corte di Cassazione interviene sul tema della costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA), chiarendo i criteri attraverso i quali deve essere accertata la rappresentatività comparativamente maggiore delle organizzazioni sindacali ai fini dell’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori.
La pronuncia assume particolare rilievo alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 156/2025, che ha riconosciuto la possibilità di costituire RSA anche nell’ambito delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, introducendo così un autonomo criterio di legittimazione, alternativo alla sottoscrizione del contratto collettivo applicato nell’unità produttiva e alla partecipazione alle relative trattative.
La Suprema Corte chiarisce, anzitutto, che la maggiore rappresentatività comparata deve essere accertata attraverso una valutazione complessiva e comparativa della capacità rappresentativa dell’organizzazione sindacale, riferita al settore produttivo nel quale opera l’impresa o l’unità produttiva interessata e condotta su scala nazionale.
Il settore di riferimento deve essere individuato sulla base dell’attività concretamente esercitata, desumibile dalle risultanze del Registro delle imprese e da ulteriori indici oggettivi, quali il codice ATECO, l’oggetto sociale, l’inquadramento previdenziale, il certificato di attribuzione della partita IVA e il contratto collettivo considerato dall’INPS ai fini dell’individuazione del minimale contributivo, purché coerenti con l’attività effettivamente svolta. Non assume, invece, necessariamente rilievo la categoria individuata dalla contrattazione collettiva, non potendo quest’ultima costituire, di per sé, il perimetro della comparazione.
Quanto ai criteri di misurazione, la Cassazione individua quale parametro prioritario la media, con ponderazione paritaria, tra il dato associativo e quello elettorale, ove entrambi disponibili, omogenei, attendibili e riferibili al medesimo settore e periodo. In particolare, il dato associativo è espresso dalle adesioni o dalle deleghe conferite per il versamento dei contributi sindacali, mentre il dato elettorale è costituito dai voti conseguiti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali.
La media così determinata deve essere confrontata con la media di rappresentatività, calcolata secondo il medesimo criterio, espressa dai sindacati sottoscrittori del contratto collettivo cosiddetto leader nel settore di riferimento, individuata dalla Corte quale soglia di rappresentatività comparativa necessaria per il riconoscimento del requisito.
La Corte precisa, inoltre, che:
- qualora il dato elettorale sia mancante o incompleto, l’accertamento della rappresentatività non è precluso, dovendosi procedere alla comparazione del dato associativo con la corrispondente media di rappresentatività dei sindacati firmatari del CCNL leader;
- non trova automatica applicazione la soglia minima del 5% prevista per l’ammissione alla contrattazione collettiva nazionale nell’ambito del pubblico impiego e del sistema interconfederale;
- il requisito della rappresentatività comparativamente maggiore può essere riconosciuto a una pluralità di organizzazioni sindacali, senza che sia necessaria la prevalenza assoluta di una sulle altre, purché ciascuna esprima una capacità rappresentativa effettiva, stabile, qualificata e comparativamente preminente nel settore considerato su scala nazionale;
- non è sufficiente una rappresentatività meramente aziendale, locale, marginale o episodica;
- la rappresentatività comparativamente maggiore deve sussistere al momento dell’iniziativa dei lavoratori volta alla costituzione della RSA.
Di particolare interesse è l’ulteriore chiarimento relativo all’onere probatorio. La Cassazione afferma che spetta all’organizzazione sindacale che rivendica il diritto di costituire una RSA allegare e dimostrare la sussistenza, al momento dell’iniziativa dei lavoratori, del requisito della rappresentatività comparativamente maggiore. La prova può essere fornita attraverso qualsiasi mezzo idoneo, comprese le presunzioni semplici, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti, nonché su dati omogenei quanto al settore produttivo, all’ambito nazionale e al periodo di riferimento.
Toffoletto De Luca Tamajo è a Vostra disposizione per qualsivoglia chiarimento e/o approfondimento.



