Resta il blocco dei licenziamenti

Pubblicato: 18 Agosto 2020

Il c.d. Decreto Agosto (DL 14 agosto 2020 n. 104) ha prorogato il blocco dei licenziamenti (che sarebbe scaduto il 17 agosto 2020) con modalità diverse, legate all’utilizzo delle nuove 18 settimane di cassa integrazione o, in alternativa, dell’esonero contributivo riconosciuto a chi non intendesse chiedere la nuova cassa.

Quindi dal 16 agosto la situazione, salvo approfondimenti e in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti, sembra essere la seguente.

  • Chi intende chiedere le nuove 18 settimane di Cassa integrazione Covid 19 potrà procedere a licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo solo dopo aver integralmente fruito delle 18 settimane di cassa, utilizzabili tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. Le 18 nuove settimane di cassa integrazione Covid sono divise in due blocchi di 9 settimane, e nel primo blocco possono essere comprese anche le settimane di cassa di cui al DL 18/2020, precedentemente richieste per i periodi successivi al 12 luglio.
  • A chi non chiede la nuova Cassa e ha già usufruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei precedenti trattamenti di integrazione salariale ai sensi del DL 18/2020 e successive modifiche, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo pari al doppio delle ore di cassa integrazione utilizzate nei predetti mesi di maggio e giugno 2020 (es. chi ha fatto in quei due mesi tre settimane di cassa avrà l’esonero contributivo per sei settimane), fino a un massimo di quattro mesi. In questo caso i licenziamenti, secondo una prima interpretazione, sarebbero possibili al termine del periodo di esonero contributivo, variabile a seconda della concreta situazione della singola azienda.
  • Chi non intendesse chiedere la nuova Cassa e non volesse/potesse usufruire dell’esonero contributivo non si ritiene (allo stato e in un’ottica prudenziale) che possa procedere a licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo sino al 31 dicembre 2020 (data ultima per chiedere la Cassa).
  • Si può comunque procedere, da subito, a licenziamenti, collettivi e individuali, in tre casi: a) cessazione definitiva dell’attività aziendale con liquidazione della società; b) fallimento senza esercizio provvisorio dell’attività; c) accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che prevede uscite incentivate, limitatamente ai lavoratori che a tale accordo aderiscono, non necessariamente in sede protetta (in questo caso è riconosciuta al lavoratore la NASPI). Rimane ferma l’eccezione al divieto, già prevista, per il cambio di appalto con riassunzione del personale alle dipendenze del nuovo appaltatore.
  • Resta confermato che i dirigenti sono esclusi dal divieto di licenziamento.
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