Entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di sicurezza nel lavoro agile, rafforzate dalla Legge annuale PMI (L. 34/2026; vedi la nostra newsflash «Legge annuale PMI: le novità sul lavoro»), che interviene su obblighi già previsti dalla L. 81/2017 ma finora privi di un apparato sanzionatorio incisivo.
Da oggi sono, infatti, introdotte specifiche sanzioni a carico dei datori che non provvedono a trasmettere, in forma scritta e con cadenza almeno annuale, ai lavoratori in smart working e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un’informativa sui rischi generali e specifici connessi alla prestazione da remoto. Ed invero, l’inadempimento comporta conseguenze rilevanti con la previsione di ammende fino a circa 7.500 euro o l’arresto da 2 a 4 mesi.
Sebbene la nuova disciplina – significativamente inserita in un provvedimento rubricato alle “semplificazioni” – introduca un apparato sanzionatorio più incisivo a carico del datore, gli adempimenti di quest’ultimo risultano sostanzialmente circoscritti all’obbligo informativo. Una volta assolto tale adempimento, infatti, la gestione concreta dei rischi connessi alla prestazione da remoto richiede necessariamente una attiva cooperazione del lavoratore, chiamato ad attenersi alle indicazioni ricevute e ad adottare comportamenti coerenti con le misure di prevenzione. La norma sembra così confermare un modello di sicurezza “partecipata”, fondato su una collaborazione effettiva tra le parti.
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