In caso di dimissioni il datore di lavoro può rinunciare al preavviso senza corrispondere l’indennità sostitutiva

In caso di dimissioni il datore di lavoro può rinunciare al preavviso senza corrispondere l’indennità sostitutiva

L’istituto del preavviso è comune alla maggior parte dei contratti di durata a tempo indeterminato, come il contratto di agenzia e il contratto di lavoro subordinato, e la sua funzione consiste nell’attenuare le conseguenze pregiudizievoli della cessazione del contratto per la parte che subisce il recesso. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo indeterminato la funzione del preavviso è quella di garantire alla parte che subisce il recesso di organizzarsi per trovare un sostituto (in caso di dimissioni) o per trovare un nuovo lavoro (in caso di licenziamento). Che succede se il lavoratore si dimette con preavviso e il datore di lavoro vi rinuncia? Sul punto si sta consolidando un interessante orientamento giurisprudenziale che correttamente dispone che in caso di dimissioni il datore che rinunci al preavviso non debba corrispondere all’ex dipendente l’indennità sostitutiva.

Corte costituzionale: legittima l’applicazione della tutela crescente per i lavoratori in forza in piccole imprese che poi superino i 15 dipendenti

Corte costituzionale: legittima l’applicazione della tutela crescente per i lavoratori in forza in piccole imprese che poi superino i 15 dipendenti

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 44 del 19 marzo 2024, ha dichiarato infondata la questione di legittimità dell’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 23/2015 che estende l’applicazione della tutela risarcitoria del licenziamento illegittimo prevista per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 (i.e. entrata in vigore del decreto) anche a quelli già impiegati a tale data in piccole imprese che, in conseguenza di nuove e successive assunzioni, superino il limite dei 15 dipendenti.