Whistleblowing: recepita la direttiva. Prossimi passi per le imprese

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 che recepisce la direttiva 2019/1937 in materia di whistleblowing.

Le disposizioni del decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023.

Le novità in sintesi

Il canale di segnalazione interna

La novità principale è l’estensione dell’obbligo di attivare un canale di segnalazione interna degli illeciti (finora riservato ai soggetti tenuti all’adozione dei modelli di organizzazione ex D.lgs. 231/2001) ai soggetti privati che: 

  • hanno impiegato in media nell’ultimo anno almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • rientrano nell’ambito di applicazione delle norme in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati;
  • adottano modelli di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati.

L’obbligo di istituzione del canale opera a decorrere dal 17 dicembre 2023 per le imprese che hanno impiegato nell’ultimo anno una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, inferiore a 250.

Gli illeciti oggetto della segnalazione

È ampliato l’elenco degli illeciti che possono essere oggetto di segnalazione da parte dei lavoratori in quanto non si tratta più solo dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 (es. illeciti in materia di appalti pubblici, protezione dei consumatori, protezione dei dati personali).

La gestione del canale di segnalazione

Il canale di segnalazione interna deve garantire la riservatezza dell’identità del segnalante nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La gestione del canale di segnalazione potrà essere affidata a una persona o a un ufficio interno – con personale specificamente formato – o a un soggetto esterno. 

Le segnalazioni potranno essere effettuate: 

  • in forma scritta;
  • tramite linee telefoniche o altri sistemi di messaggistica vocale registrati o non registrati (in questo ultimo caso le conversazioni dovranno essere trascritte e firmate);
  • oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto.

In casi particolari e a condizioni specificamente indicate dal decreto è possibile avvalersi di canali di segnalazione esterna (ANAC, AGCM).

La protezione del segnalante

È ampliato l’elenco dei beneficiari della protezione: da oggi sono tutelati tutti i dipendenti, i lavoratori autonomi e addirittura potenziali dipendenti, ex dipendenti, lavoratori in prova e “facilitatori” (ovvero coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione). 

La protezione del segnalante consiste, tra l’altro:

  • nel divieto di rivelare la sua identità senza il suo consenso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
  • nel divieto di rivelare la sua identità senza il suo consenso nell’ambito di procedimenti disciplinari a carico del segnalato;
  • nel divieto di ritorsioni ovvero comportamenti, atti o omissioni, anche solo tentati o minacciati, posti in essere in ragione della segnalazione e che provocano o possono provocare un danno ingiusto (es. licenziamento, demansionamento ecc.).

Cosa fare, quindi?

Le imprese interessate dovranno:

  1. attivare il canale di segnalazione interna;
  2. nominare e formare i soggetti interni incaricati della gestione del canale di segnalazione;
  3. elaborare e divulgare una procedura per tutti i dipendenti sui presupposti e le modalità di attivazione del canale di segnalazione.

Il nostro Studio è pronto a supportare le società nell’adozione delle misure richieste dal provvedimento.

Per maggiori informazioni: comunicazione@toffolettodeluca.it
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