Last Updated on Marzo 18, 2020
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 18 della medesima data, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Decreto è entrato in vigore il 17 marzo 2020.
Di seguito una sintesi delle principali novità relative alla gestione del personale.
AMMORTIZZATORI
CIG ordinaria e assegno ordinario (art. 19)
I datori di lavoro che, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati, svolgano la loro attività in settori individuati specificamente dall’art. 10 D.Lgs. 148/2015 (a titolo esemplificativo e non esaustivo imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas e cooperative di produzione e lavoro), possono richiedere un trattamento di integrazione salariale ordinario con causale “Emergenza Covid19”.
Possono presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale (cd. FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
La domanda di accesso alla CIG Ordinaria o all’assegno ordinario deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
La procedura di attivazione risulta semplificata rispetto a quella prevista dal D.Lgs. 148/2015 prevedendo che si proceda, anche in via telematica, all’informazione preventiva delle OO.SS., alla consultazione e all’esame congiunto entro i tre giorni successivi all’invio dell’informazione.
Il trattamento può essere concesso per un periodo massimo di 9 settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020 e comunque la sospensione deve essere effettuata entro il mese di agosto 2020. Il periodo non viene conteggiato ai fini dei termini di durata previsti dal D.Lgs. 148/2015.
Per questi trattamenti non è dovuto, dal datore di lavoro, il contributo addizionale (artt. 5, 29 e 33 D.Lgs. 148/2015) pari al 9%.
Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
Cassa integrazione ordinaria sostitutiva di cassa integrazione straordinaria (art. 20)
I datori di lavoro che alla data del 23 febbraio 2020 avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda di CIG Ordinaria.
La concessione del trattamento ordinario è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa precedentemente autorizzata.
Per i periodi di integrazione salariale ordinaria concessi non è previsto il pagamento del contributo addizionale da parte dei datori (art. 5 D.Lgs. 148/2015).
Il trattamento può essere concesso per un periodo massimo di 9 settimane e il periodo di CIG ordinaria non si conteggia ai fini dei limiti stabiliti per la CIG straordinaria.
Assegno ordinario sostitutivo di Assegno di solidarietà in corso (art. 21)
I datori di lavoro iscritti al FIS che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario.
Per i periodi di concessione dell’assegno ordinario non è previsto il pagamento del contributo addizionale da parte dei datori (art. 29, comma 8, D.Lgs. 148/2015).
Il trattamento può essere concesso per un periodo massimo di 9 settimane e, i periodi di concessione dell’assegno ordinario non si conteggiano ai fini dei limiti stabiliti per l’assegno di solidarietà.
Cassa integrazione in deroga (art. 22)
I datori di lavoro, compresi quelli del settore agricolo, pesca, terzo settore ed enti religiosi, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione dell’orario, potranno fare ricorso alla cassa integrazione in deroga secondo quanto previsto da ciascuna Regione o Provincia Autonoma.
Il trattamento può essere concesso per un periodo massimo di 9 settimane a partire dallo scorso 23 febbraio (quindi con effetto retroattivo) ed è riconosciuto esclusivamente mediante pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
MISURE PER I LAVORATORI
Congedo parentale per i lavoratori del settore privato, iscritti alla gestione separata INPS e i lavoratori autonomi (art. 23)
Stante la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado a far data dal 5 marzo 2020:
- ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori fino a 12 anni di età è riconosciuto un periodo di congedo parentale straordinario pari a 15 giorni, con un’indennità pari al 50% della retribuzione e con copertura contributiva figurativa. In caso di figli tra i 12 e i 16 anni di età, i genitori lavoratori hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi, senza riconoscimento di alcuna indennità né contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto;
- ai genitori lavoratori iscritti alla gestione separata INPS e ai professionisti senza cassa con figli minori fino a 12 anni di età è riconosciuta un’indennità da calcolarsi secondo parametri specifici.
Il suindicato limite di età di 12 anni non si applica in caso di figli affetti da disabilità grave.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito.
In alternativa alle indennità sopra indicate, i genitori lavoratori possono scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di € 600 mensili. Detto bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi iscritti alle casse, subordinatamente alla comunicazione delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
Permessi ex art. 33 l. 104/92 (art. 24)
I giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, l. 104/92 sono aumentati di ulteriori complessive 12 giornate. Tali giorni sono retribuiti, coperti da contribuzione figurativa e possono essere fruiti nei mesi di marzo e aprile 2020.
Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico (art. 25)
I genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto allo specifico congedo e alla relativa indennità di cui all’art. 23 (v. sopra), ivi inclusa la possibilità di usufruire dell’aspettativa per i lavoratori con figli di età compresa tra 12 e 16 anni.
Per i lavoratoti dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, nonché i dipendenti della Polizia di Stato, il bonus cd. baby-sitting è riconosciuto nel limite massimo di € 1.000.
Lavoratori in quarantena (art. 26)
Il periodo di quarantena imposto ai lavoratori che per motivi di sanità pubblica debbano assentarsi dal lavoro è equiparato, ai fini del trattamento economico, alla malattia e non è computabile ai fini del comporto. Gli oneri a carico del datore di lavoro sono posti a carico dello Stato.
Sono, altresì, stabilite modalità operative per la redazione dei certificati da parte del medico curante.
Indennità una tantum per il mese di marzo (artt. da 27 a 31 e 38)
È riconosciuta dall’Inps un’indennità di € 600 per il mese di marzo per le seguenti categorie di lavoratori:
- professionisti titolari di partita iva nonché i collaboratori coordinati e continuativi iscritti al 23 febbraio 2020 alla gestione separata (art. 27);
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (art. 28);
- dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 17 marzo 2020 (art. 29);
- operai agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (art. 30);
- lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri nell’anno 2019 e un reddito non superiore a € 50.000 (art. 38).
Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili, non sono riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza e non concorrono alla formazione del reddito (art. 31).
Proroga dei termini (artt. da 32 a 34)
Sono modificati i termini per la presentazione delle seguenti domande:
- disoccupazione agricola: prorogato sino al 1° giugno 2020 (art. 32);
- NASPI e DIS-COLL: ampliato da 68 a 128 giorni (art. 33);
- incentivo all’autoimprenditorialità: ampliato di 60 giorni (art. 33);
- prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’Inps e dall’Inail: sospesi dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020 (art. 34).
Lavoro agile (artt. 39 e 87)
Fino al 30 aprile 2020 i lavoratori disabili o che abbiano nel loro nucleo familiare un soggetto con disabilità ai sensi dell’art. 3 L. n. 104/92 hanno diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. I lavoratori affetti da grave patologia con ridotta capacità lavorativa hanno invece la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento della prestazione in smart working (art. 39).
Il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nella PA (art. 87).
Sospensione termini (art. 40)
Sono sospesi per due mesi dall’entrata in vigore del D.L.:
- gli obblighi e termini connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza,
- le misure di condizionalità e termini per i percettori di Naspi e DisColl e per i beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale,
- gli adempimenti relativi agli obblighi relativi alle modalità delle assunzioni obbligatorie dei disabili,
- i termini per le convocazioni da parte dei centri dell’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento.
Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza (art. 44)
I lavoratori dipendenti e autonomi, compresi i professionisti che hanno cessato, ridotto o sospeso attività in conseguenza di emergenza epidemiologica è riconosciuta una speciale indennità nel limite di spesa di € 300 milioni che verrà erogata attraverso il “Fondo per il reddito di ultima istanza” secondo le modalità successivamente definite dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell’Economia.
Premio per i dipendenti che lavorano in sede (art. 63)
Per i lavoratori dipendenti che nel mese di marzo 2020 abbiano continuato a lavorare nella sede dell’azienda e che abbiano un reddito complessivo non superiore a € 40.000 è stabilito un premio di € 100 da rapportare al numero di giorni svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. Il premio è attribuito in via automatica dal datore di lavoro che lo eroga a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020.
MISURE PER LE AZIENDE
Agevolazioni per acquisto DPI e sanificazione (artt. 43 e 64)
Al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica è:
- trasferito dall’Inail ad Invitalia, entro il 30 aprile 2020, un importo pari a € 50 milioni da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale (art. 43);
- riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di € 20.000 (art. 64).
Sospensione licenziamenti (art. 46)
Per 60 giorni dall’entrata in vigore del DL:
- è precluso l’avvio di procedure di licenziamento collettivo,
- è precluso al datore di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo,
- le procedure collettive di cui alla L. 223/91 pendenti al 23 febbraio 2020 sono sospese.
Versamenti alla PA (artt. 60 e 61)
Sono prorogati al 20 marzo 2020 i termini per i versamenti nei confronti della PA, ivi inclusi i contributi assistenziali e previdenziali, in scadenza il 16 marzo 2020 (art. 60).
Sono sospesi i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dei soggetti specificamente individuate nell’art. 61 tra cui, a titolo esemplificativo, i soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo e marittimo, associazioni e società sportive e soggetti che gestiscono musei. I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti contributivi (art. 62)
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a € 2 milioni nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente assimilato e ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Tale sospensione si applica anche ai soggetti con ricavi o compensi superiori a € 2 milioni che hanno la propria sede nelle province più colpite dal virus Covid-19.
MISURE GIUSTIZIA
Attività giudiziarie (art. 83)
Dal 9 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 sono sospese tutte le udienze dei procedimenti civili e penali, le quali sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, così come il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei predetti procedimenti.
Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione, di negoziazione assistita e di risoluzione stragiudiziale delle controversie, quando siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscano condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Dal 16 aprile 2020 al 30 giugno 2020, a discrezione dei capi degli uffici giudiziari, è possibile l’adozione di specifiche misure idonee a contrastare l’emergenza sanitaria, ivi incluso il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020.
Chi posso contattare per saperne di più?
Per supportare le aziende, abbiamo costituito un team specializzato e dedicato a questa emergenza, coordinato dai nostri partner Aldo Bottini e Lea Rossi, ai quali potete rivolgervi per ogni necessità (sab@toffolettodeluca.it)
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