Last Updated on Luglio 22, 2020
Il 18 luglio 2020 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 77 di conversione, con modificazioni, del cd. Decreto Rilancio recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Di seguito una sintesi delle principali previsioni introdotte relative alle imprese e ai lavoratori.
CONTRATTO DI RETE
Art. 43-bis DL Rilancio così come modificato dalla L. 77/2020
Integrata la disciplina in materia di reti di impresa con l’inserimento di una nuova fattispecie che consente, per l’anno 2020, di ricorrere al contratto di rete per finalità solidaristiche, con l’obiettivo di mantenere i livelli occupazionali nelle filiere colpite da crisi economiche o stati di emergenza. Tali imprese infatti possono, attraverso il ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, impiegare i dipendenti di aziende partecipanti alla rete che rischino il licenziamento, inserire persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa nonché assumere figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.
Il contratto di rete con causale di solidarietà deve essere sottoscritto dalle parti con l’assistenza delle organizzazioni dei datori rappresentative a livello nazionale.
DPI
Art. 66-bis DL Rilancio così come modificato dalla L. 77/2020
Introdotta la semplificazione dei procedimenti per l’importazione e per la validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale da utilizzare nelle imprese per la ripresa in sicurezza dell’attività produttiva, a seguito del Covid-19.
CARE LEAVERS
Art. 67-bis DL Rilancio così come modificato dalla L. 77/2020
Ricompresi nella quota di riserva ex art. 18 L. n. 68/1999 anche i cosiddetti “care leavers”. I datori che sono tenuti ad avere alle loro dipendenze una percentuale di lavoratori appartenenti alle cd. categorie protette possono ora assumere con le stesse modalità del collocamento mirato anche i neo maggiorenni vissuti in affido familiare o in comunità o in case famiglia.
AMMORTIZZATORI SOCIALI
Artt. 19, 22 e 22-quater DL Cura Italia – Artt. 68, 70, 70-bis e 71 DL Rilancio così come modificato dalla L. 77/2020
Recepite e rese definitive le previsioni contenute nell’art. 1 del DL n. 52/2020 relativamente alla durata dei trattamenti ordinari e in deroga e ai termini di presentazione delle relative domande.
I datori di lavoro che abbiano interamente fruito di quattordici settimane di trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga possono beneficiare di ulteriori quattro settimane in modo continuativo (i.e. anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020), ferma restando la durata massima di diciotto settimane.
Le domande di accesso ai trattamenti in questione devono, a pena di decadenza, essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa (entro il 17 luglio 2020 in sede di prima applicazione). In caso di presentazione di domanda errata (i.e. per trattamenti diversi da quelli spettanti o per altri errori e/o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione), la stessa deve essere ripresentata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento. La nuova domanda corretta è considerata in ogni caso tempestiva se è stata presentata entro il 17 luglio u.s. Si ricorda che per le domande riferite a sospensioni o riduzioni che abbiano avuto inizio nell’arco temporale ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, il termine era fissato al 15 luglio.
Con riferimento alla cig in deroga, confermati i termini per l’invio all’INPS da parte del datore dei dati necessari per il pagamento del trattamento. Il datore deve procedere a tale adempimento entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dal provvedimento di concessione (entro il 17 luglio 2020 in sede di prima applicazione). Il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono invece a carico del datore di lavoro qualora non adempia nei termini sopra menzionati.
CONGEDO
Art. 23 del DL Cura Italia – Art. 72 DL Rilancio così come modificato dalla L. 77/2020
Prorogato al 31 agosto 2020 il termine entro cui può essere fruito il congedo di 30 giorni riconosciuto a ciascuno dei genitori con figli di età non superiore a 12 anni. Specificato inoltre che i periodi di congedo devono essere utilizzati in maniera alternata da entrambi i genitori conviventi per un totale complessivo di 30 giorni e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria.
CESSIONE D’AZIENDA
Art. 80, co. 1-bis, DL Rilancio così come modificato dalla L. 77/2020
Allungata da 10 a 45 giorni la durata dell’esame congiunto nell’ambito della procedura di consultazione sindacale da espletare in caso di trasferimento d’azienda, qualora non sia stato raggiunto un accordo. La procedura si intende dunque esperita solo dopo il decorso infruttuoso di 45 giorni di trattativa sindacale. Il maggior termine trova applicazione fino al 17 agosto 2020.
SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE
Art. 80-bis DL Rilancio così come modificato dalla L. 77/2020
Fornita un’interpretazione autentica della previsione di cui all’art. 38, co. 3, del d.lgs. n. 81/2015 in tema somministrazione irregolare ai sensi della quale il licenziamento eventualmente disposto dal somministratore non può essere imputato in ogni caso all’utilizzatore. Si ricorda che in virtù di tale disposizione, invece, tutti gli altri atti compiuti o ricevuti dall’agenzia nella costituzione o gestione del rapporto del lavoratore in missione si intendono come compiuti o ricevuti dall’impresa che ne ha utilizzato le prestazioni.
REDDITO DI EMERGENZA
Art. 82 DL Rilancio così come modificato dalla L. 77/2020
Prorogato il termine di presentazione delle domande del sussidio sino al 31 luglio 2020.
PENSIONE DI INVALIDITA’
Art. 89-bis DL Rilancio così come modificato dalla L. 77/2020
Istituito un fondo con dotazione pari a 46 milioni di euro per il 2020 per far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 24 giugno/20 luglio 2020. La pronuncia ha ritenuto che i 285,66 euro mensili, previsti dalla legge per le persone totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità, non siano sufficienti a soddisfare i bisogni primari della vita e ha affermato la necessità di assicurare l’aumento della pensione a un importo pari a 516,46 euro.
LAVORO AGILE
Art. 90 DL Rilancio così come modificato dalla L. 77/2020
Riconosciuto, fino alla cessazione dello stato di emergenza e sulla base delle valutazioni dei medici competenti, il diritto al lavoro agile anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus, in ragione dell’età, della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da co-morbilità, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
APPRENDISTATO E CONTRATTI A TERMINE
Art. 93, co. 1-bis, DL Rilancio così come modificato dalla L. 77/2020
Prorogata la durata dei contratti di apprendistato (con esclusione di quello professionalizzante) e dei contratti a termine, anche in regime di somministrazione, per un periodo pari a quello di sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica.
EMERSIONE LAVORO NERO
Art. 103 DL Rilancio così come modificato dalla L. 77/202
Recepita la previsione del DL n. 52/2020 secondo cui il termine per la presentazione delle istanze di emersione di rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani ed extra-comunitari è prorogato al 15 agosto 2020.
LAVORATORI FRONTALIERI
Art. 103-bis DL Rilancio così come modificato dalla L. 77/2020
Finanziata, per l’anno 2020, l’erogazione di un’indennità in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia che:
- svolgano la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali ovvero in altri Paesi non appartenenti all’Unione europea (confinanti o limitrofi ai confini nazionali) con cui sono vigenti appositi accordi bilaterali;
- siano titolari di rapporti di collaborazione, di rapporti di lavoro subordinato nonché di partita IVA;
- abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal 23 febbraio 2020;
- siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle misure di sostegno ai lavoratori previste dalla normativa emergenziale.
CREDITO D’IMPOSTA
Art.125 DL Rilancio così come modificato dalla L. 77/2020
Riconosciuto anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale un credito di imposta del 60% delle spese sostenute nell’anno 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di DPI.
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