Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: la Consulta interviene anche sui vecchi assunti

Pubblicato: Ottobre 26, 2026

La Corte costituzionale si pronuncia nuovamente sul regime di tutela previsto per i datori che non raggiungano i requisiti dimensionali di cui all’art. 18 Stat. Lav. (i.e. più di 15 dipendenti per unità produttiva o per comune, o più di 60 sull’intero territorio nazionale), ampliando l’indennità risarcitoria riconoscibile in caso di licenziamento illegittimo dei lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015.

Dopo la sentenza n. 118/2025, con cui la Consulta aveva eliminato il limite massimo di sei mensilità previsto dal D.Lgs. n. 23/2015 per i lavoratori soggetti alle cd. tutele crescenti (leggi la nostra newsflash «Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: la pronuncia della Consulta» del 25 luglio 2025), la Corte si pronuncia ora sulla disciplina applicabile ai lavoratori assunti anteriormente alla riforma del Jobs Act.

Con la sentenza n. 174, depositata il 22 ottobre 2026, la Corte costituzionale ha, infatti, dichiarato l’illegittimità dell’art. 8 della Legge n. 604/1966 nella parte in cui subordina alla presenza di più di quindici dipendenti nell’organico totale la possibilità di incrementare l’indennità risarcitoria – ordinariamente compresa tra 2,5 e 6 mensilità – fino a 10 mensilità, in caso di un’anzianità di servizio superiore a dieci anni e fino a 14 mensilità, qualora questa superi i venti anni. Una forbice indennitaria limitata (2,5-6 mensilità) secondo la Corte non consentiva al giudice di assicurare una reale personalizzazione del danno, né di garantire l’adeguatezza del risarcimento e la necessaria funzione deterrente nei confronti del datore di lavoro, anche in presenza di licenziamenti caratterizzati da gravi profili di illegittimità.

La Corte ha, inoltre, evidenziato come, a seguito della citata sentenza n. 118/2025, si era determinata un’irragionevole disparità di trattamento tra i lavoratori delle piccole imprese, essendo riconosciuta ai nuovi assunti una tutela indennitaria tendenzialmente più elevata rispetto a quella prevista per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015.

Con l’eliminazione del requisito dimensionale, d’ora in poi, anche per i dipendenti di imprese con meno di 15 lavoratori (assunti prima del 7 marzo 2015) l’indennità risarcitoria può variare da 2,5 a 10 mensilità, in presenza di un’anzianità di servizio superiore a dieci anni (ormai maturata da tutti gli assunti prima del 7 marzo 2015), e da 2,5 a 14 mensilità qualora l’anzianità di servizio sia superiore a venti anni. In ogni caso, ai fini della determinazione del risarcimento, resta ferma la rilevanza dei criteri previsti dalla legge, tra cui le dimensioni dell’impresa, l’anzianità di servizio e il comportamento e le condizioni delle parti.

Per i dipendenti assunti dopo il 7 marzo 2015 la “forbice” risarcitoria resta invece quella da 3 a 18 mensilità prevista dall’art. 9, primo comma, del D.Lgs. n. 23/2015 come corretto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 118/2025.

Toffoletto De Luca Tamajo è a Vostra disposizione per qualsivoglia chiarimento e/o approfondimento.

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