Last Updated on Novembre 18, 2022
È ancora una volta modificata la disciplina c.d. anti-chiusura prevista dalla Legge di Bilancio 2022, che ha introdotto nuovi obblighi procedurali per i datori di lavoro, con in media almeno 250 dipendenti, intenzionati a chiudere una sede con conseguente licenziamento di almeno 50 lavoratori.
Come noto, da gennaio scorso siffatte imprese, prima dell’avvio di un licenziamento collettivo, devono in sintesi:
- inviare ai sindacati, al Ministero del lavoro e agli altri enti istituzionali coinvolti una comunicazione recante le ragioni economiche sottese alla prospettata cessazione;
- elaborare un piano per limitare le relative ricadute occupazionali ed economiche, da discutere con i soggetti interessati;
- in caso di raggiungimento di un accordo sui contenuti del piano, attuare le azioni ivi programmate;
- in mancanza di accordo, avviare la procedura di riduzione del personale.
Il Decreto Legge n. 144 del 23 settembre 2022 (v. nostra newsflash) aveva già modificato la procedura anti-chiusura:
- prolungando da 30 a 120 giorni il periodo concesso per l’esame congiunto del piano;
- inasprendo le conseguenze sanzionatorie qualora l’esame congiunto si fosse concluso senza sottoscrizione del piano;
- introducendo un obbligo di restituzione degli aiuti di Stato a carico dei datori di lavoro che cessino definitivamente l’attività produttiva, anche a seguito di delocalizzazione.
Il legislatore, in sede di conversione, opera una correzione formale della rubrica della norma, ora denominata: “norme in materia di delocalizzazione o cessazione di attività di imprese che non versano in situazione di crisi”, e apporta una modifica di natura sostanziale. In un’ottica deflattiva delle chiusure aziendali, è oggi, infatti, disposto che la comunicazione iniziale della procedura in commento debba avvenire 180 giorni prima (non più 90) dell’avvio del licenziamento collettivo. Resta fermo che sono nulli i recessi intimati per ragioni oggettive in mancanza della comunicazione iniziale o prima dello scadere del suddetto termine di 180 giorni o di quello minore entro il quale sia sottoscritto il piano.
Attenzione, quindi, a rispettare i nuovi termini imposti dalla normativa in vigore onde evitare di incorrere in significative sanzioni.
Lo Studio è a disposizione per coadiuvare le aziende nella gestione degli esuberi del personale.
Di: Avv. Alessia De Concilio e Avv. Stefania Vitiello
Per maggiori informazioni: comunicazione@toffolettodeluca.it