DL Lavoro: arrivano le prime indicazioni del Ministero sui contratti a termine e di somministrazione

Last Updated on Dicembre 13, 2023

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 9 del 9 ottobre 2023, ha fornito i primi chiarimenti sulla disciplina del contratto a termine e dello staff leasing, così come modificata dal Decreto n. 48/2023 convertito, cd. Decreto Lavoro (v. le nostre newsflash «Decreto Lavoro 2023 – Le novità» del 05.05.2023 e «Conversione Decreto Lavoro 2023: ancora novità in materia di lavoro» del 30.06.2023).

Contratto a termine

Con riferimento al contratto a tempo determinato, si precisa che – fermo restando il limite massimo di durata di 24 mesi – l’individuazione delle ragioni che giustificano il ricorso a siffatta tipologia contrattuale decorsi i primi 12 mesi, è ora rimessa, in primo luogo, alla contrattazione collettiva (di qualsiasi livello) sottoscritta dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, in assenza di tali previsioni, ai contratti di lavoro individuali stipulati entro il 30 aprile 2024. Al riguardo, il Ministero chiarisce che la durata di detti rapporti può anche andare oltre tale data.
Interessanti sono anche le considerazioni in merito alle causali eventualmente contenute nei contratti collettivi attualmente in vigore: ove gli stessi si limitino a rinviare alle fattispecie legali della disciplina previgente (i.e. esigenze estranee all’ordinaria attività o incrementi imprevedibili dell’attività ordinaria), queste devono ritenersi superate dalla nuova normativa; viceversa, se i contratti già rechino ragioni concrete, le stesse possono continuare ad applicarsi per il periodo di vigenza del contratto collettivo.

Il provvedimento interviene anche a commento della nuova disciplina dei rinnovi secondo la quale anche per gli stessi la causale, così come già previsto per la proroga, è necessaria solo qualora la somma dei contratti determini il superamento del limite di 12 mesi. In tal senso, ai fini del computo di detto limite, vanno considerati solo i «contratti stipulati» a far data dal 5 maggio 2023 (i.e. entrata in vigore del DL Lavoro), intendendosi con tale espressione anche i rinnovi e le proroghe degli stessi. Pertanto, eventuali periodi di lavoro svolti in esecuzione di contratti stipulati prima del 5 maggio 2023, anche se con scadenza successiva a tale data, non devono essere conteggiati nel computo dei 12 mesi.

Somministrazione di lavoro

Il provvedimento menziona, infine, le novità introdotte in materia di somministrazione a tempo indeterminato ovvero l’esclusione dei lavoratori somministrati, assunti dall’agenzia con contratto di apprendistato, dal computo del limite del 20% dell’organico stabilmente impiegato dall’utilizzatore nonché l’esenzione dai limiti quantitativi di alcune categorie di lavoratori tassativamente individuate quali i disoccupati che godano da almeno 6 mesi di ammortizzatori sociali, gli svantaggiati e i molto svantaggiati ai sensi della normativa europea.
In particolare, la Circolare richiama la nozione di lavoratori svantaggiati ovvero coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

  1. siano privi di un impiego retribuito da almeno 6 mesi;
  2. abbiano un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
  3. non possiedano un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  4. abbiano superato i 50 anni;
  5. siano adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
  6. siano occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
  7. appartengano a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e abbiano la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.

Sono molto svantaggiati, invece, i soggetti che, da almeno 24 mesi, non abbiano un impiego regolarmente retribuito e quelli che ne siano privi da almeno 12 mesi e appartengano a una delle categorie indicate ai numeri da 2) a 7).

Per maggiori informazioni: comunicazione@toffolettodeluca.it

Decreto Coesione: nuovi incentivi per le assunzioni Maggio 10, 2024 - Il Governo ha adottato il Decreto Legge n. 60 del 7 maggio 2024 (cd. Decreto Coesione) contenente una serie di incentivi volti all’inserimento
 nel
 mondo
 del
 lavoro
 dei
 soggetti più svantaggiati
 in ragione
 dell’età,
 del
 genere e dello stato occupazionale nonché a favorire iniziative imprenditoriali finalizzate anche a ridurre i divari territoriali. Per 
ciascuna
 misura
 ... Leggi tutto
Immigrazione: nuove regole UE sul permesso unico Immigrazione: nuove regole UE sul permesso unico Maggio 3, 2024 - Il 30 aprile è stata pubblicata la Direttiva 2024/1233 che incorpora, modificandola, la precedente Direttiva 2011/98/UE istitutiva del permesso unico rilasciato in favore dei cittadini dei paesi terzi che intendano soggiornare e lavorare in uno Stato membro. La previsione di una procedura unica di domanda volta al rilascio di un titolo combinato che comprenda sia ... Leggi tutto
Conversione DL PNRR 4: ancora novità per gli appalti Maggio 2, 2024 - Nel confermare l’apparato sanzionatorio penale previsto nel Decreto per l’interposizione illecita (vedi la ns. newsflash «Pubblicato il nuovo Decreto PNRR 4» del 7.03.2024), la legge di conversione n. 56 del 29 aprile 2024 interviene nuovamente sulla disciplina degli appalti. È ora disposto che al personale impiegato nell’appalto e nel subappalto sia riconosciuto un trattamento non ... Leggi tutto
Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile Parità di genere: attenzione alle scadenze per il rapporto biennale e l’esonero contributivo Aprile 12, 2024 - Il termine per la trasmissione del Rapporto biennale 2022-2023 sulla situazione del personale maschile e femminile è differito dal 30 aprile al 15 luglio 2024. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, le imprese che occupano più di 50 dipendenti devono elaborare un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile e inviarlo, con cadenza biennale, al Ministero del lavoro, alle rsa, al Consigliere regionale di parità e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del CdM.