Conversione Decreto Aiuti-ter: novità per le chiusure aziendali

Last Updated on Novembre 18, 2022

È ancora una volta modificata la disciplina c.d. anti-chiusura prevista dalla Legge di Bilancio 2022, che ha introdotto nuovi obblighi procedurali per i datori di lavoro, con in media almeno 250 dipendenti,  intenzionati a chiudere una sede con conseguente licenziamento di almeno 50 lavoratori.

Come noto, da gennaio scorso siffatte imprese, prima dell’avvio di un licenziamento collettivo, devono in sintesi:

  • inviare ai sindacati, al Ministero del lavoro e agli altri enti istituzionali coinvolti una comunicazione recante le ragioni economiche sottese alla prospettata cessazione;
  • elaborare un piano per limitare le relative ricadute occupazionali ed economiche, da discutere con i soggetti interessati;
  • in caso di raggiungimento di un accordo sui contenuti del piano, attuare le azioni ivi programmate; 
  • in mancanza di accordo, avviare la procedura di riduzione del personale.

Il Decreto Legge n. 144 del 23 settembre 2022 (v. nostra newsflash) aveva già modificato la procedura anti-chiusura:

  • prolungando da 30 a 120 giorni il periodo concesso per l’esame congiunto del piano;
  • inasprendo le conseguenze sanzionatorie qualora l’esame congiunto si fosse concluso senza sottoscrizione del piano;
  • introducendo un obbligo di restituzione degli aiuti di Stato a carico dei datori di lavoro che cessino definitivamente l’attività produttiva, anche a seguito di delocalizzazione. 

Il legislatore, in sede di conversione, opera una correzione formale della rubrica della norma, ora denominata: “norme in materia di delocalizzazione o cessazione di attività di imprese che non versano in situazione di crisi”, e apporta una modifica di natura sostanziale. In un’ottica deflattiva delle chiusure aziendali, è oggi, infatti, disposto che la comunicazione iniziale della procedura in commento debba avvenire 180 giorni prima (non più 90) dell’avvio del licenziamento collettivo. Resta fermo che sono nulli i recessi intimati per ragioni oggettive in mancanza della comunicazione iniziale o prima dello scadere del suddetto termine di 180 giorni o di quello minore entro il quale sia sottoscritto il piano.

Attenzione, quindi, a rispettare i nuovi termini imposti dalla normativa in vigore onde evitare di incorrere in significative sanzioni.

Lo Studio è a disposizione per coadiuvare le aziende nella gestione degli esuberi del personale. 

Di: Avv. Alessia De Concilio e Avv. Stefania Vitiello

Per maggiori informazioni: comunicazione@toffolettodeluca.it
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