Last Updated on Novembre 21, 2022
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 176 del 18 novembre 2022 (c.d. «Decreto Aiuti-quater») che prevede, sub art. 3, comma 10, limitatamente al periodo d’imposta 2022, l’innalzamento da Euro 600 ad Euro 3.000 del limite annuo di non imponibilità dei beni e dei servizi che i datori di lavoro possono riconoscere ai lavoratori (c.d. fringe benefit).
Alla luce del nuovo limite di non imponibilità, i datori di lavoro potranno:
- introdurre nuove iniziative a favore dei dipendenti, ad esempio per fornire un supporto a fronte del caro bollette;
- aggiornare il limite di fruizione dei fringe benefit per i piani welfare attivi e/o per i premi di risultato convertiti;
- dover effettuare conguagli fiscali a favore dei lavoratori per i quali il limite di non imponibilità risulterà non più superato nel corso del 2022 (situazione che potrebbe verificarsi, ad esempio, nei confronti degli assegnatari di auto aziendali ad uso promiscuo).
Si può ritenere che i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, tramite la Circolare n. 35/E del 4 novembre u.s. (si veda nostra newsflash) valgano anche con riferimento al nuovo limite di non imponibilità.
Alla luce della novità normativa in questione, appare quanto mai utile, per i datori di lavoro, effettuare una mappatura dei beni e dei servizi già formalmente riconosciuti ai dipendenti (e, soprattutto, di quelli di cui gli stessi potrebbero aver beneficiato inconsapevolmente ma che, nonostante ciò, potrebbero avere rilevanza fiscale).
Per maggiori informazioni: comunicazione@toffolettodeluca.it
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