Premi di risultato e welfare – I chiarimenti dell’agenzia delle Entrate

Last Updated on Aprile 13, 2018

Detassazione dei premi di risultato e Welfare

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 5 del 29 marzo, è tornata sul tema della detassazione dei premi di risultato e delle misure di welfare, risolvendo anche diversi dubbi interpretativi.

I presupposti per l’applicazione del regime fiscale agevolato al premio di produzione

Sono assoggettati a imposta sul reddito sostitutiva del 10% gli importi variabili corrisposti in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. La circolare ha chiarito che il periodo di riferimento per misurare tali incrementi debba essere stabilito (in misura congrua) dalla contrattazione collettiva, e che lo stesso possa essere di durata annuale, pluriennale, o infra annuale (es. 1 semestre).

Cosa accade in assenza di RSA (rappresentanze sindacali aziendali)

Ulteriore presupposto per l’applicazione del regime fiscale agevolato è il fatto che l’erogazione del premio avvenga in forza di contratti aziendali o territoriali. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che le società prive di rappresentanza sindacale interna potranno comunque recepire il contratto territoriale di settore e, in assenza di un tale contratto, potranno adottare il contratto territoriale ritenuto più aderente alla propria realtà. In tali ipotesi, i premi erogati in esecuzione del contratto territoriale potranno comunque beneficiare del regime fiscale agevolato.

I limiti quantitativi

L’agevolazione fiscale si applica ai lavoratori con reddito lordo annuo complessivo non superiore a € 80.000 e su premi di importo non superiore a € 3.000 (€ 4.000 in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro). Quanto alle modalità di computo del premio, la circolare ha chiarito che si devono conteggiare tutti i premi percepiti nel corso dell’anno, anche se sotto forma di partecipazione agli utili o di benefit detassati, ed a prescindere dal fatto che siano stati erogati da diversi datori di lavoro.

Premi di risultato erogati in misura differenziata

Presupposto essenziale per beneficiare del regime fiscale agevolato è che il premio sia condizionato agli incrementi di risultato raggiunti dall’azienda; ciò, tuttavia, non impedisce alle aziende di strutturare il premio di risultato (conservando il beneficio fiscale) in modo differenziato tra i vari dipendenti (ad esempio graduato in base alla RAL, all’appartenenza a un determinato settore aziendale, o alla performance individuale).

Detassazione degli abbonamenti per il trasporto pubblico

La circolare ha fornito alcuni chiarimenti anche in materia di welfare e, in particolare, sulla disposizione che prevede la detassazione totale delle somme erogate ai dipendenti per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale.

L’esenzione spetta sia nell’ipotesi in cui tale benefit sia riconosciuto volontariamente che in quella in cui sia corrisposto in forza di accordo individuale o collettivo. E’ irrilevante che l’importo copra per intero o solo in parte il costo dell’abbonamento, ma è necessario che il datore di lavoro conservi documentazione a conferma del fatto che le somme siano state utilizzate dal lavoratore proprio a tal fine.

La circolare ha inoltre chiarito che non rientrano nell’agevolazione i biglietti a durata oraria (anche se plurigiornaliera, es. 72 ore) né quelli che, oltre al trasporto, includono servizi ulteriori (es. accesso a musei).

 

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