Agenzia e indennità di cessazione del rapporto. Cosa si intende per «provvigioni che l’agente commerciale perde»?

Agenzia e indennità di cessazione del rapporto.

Il rapporto di lavoro del dirigente è soggetto a una disciplina diversa da quella prevista per gli altri lavoratori subordinati. Ciò in quanto il dirigente, quale alter ego dell’imprenditore, gode di grande autonomia e fiducia all’interno dell’organizzazione d’impresa.

Le peculiarità di questa disciplina si riscontrano, ad esempio, in materia di orario di lavoro. Infatti, l’art. 17, comma 5 del D.lgs. n. 66/2003 stabilisce che le disposizioni vigenti in materia di orario normale di lavoro, durata massima dell’orario, lavoro straordinario, riposo giornaliero, pause, organizzazione e durata del lavoro notturno non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.

Nell’ambito della disciplina dell’orario di lavoro merita, poi, un approfondimento la questione relativa alla fruizione delle ferie, essendo spesso il dirigente in condizione di poter stabilire in piena autonomia il relativo periodo senza particolari interferenze o limiti. Che succede, quindi, se il dirigente non va in ferie?

Lavoratori dello spettacolo: arriva l’indennità di discontinuità.

Lavoratori dello spettacolo: arriva l’indennità di discontinuità

Il 2 dicembre è stato pubblicato, in attuazione della legge delega n. 106/2022, il Decreto legislativo n. 175 del 30 novembre 2023 volto alla revisione degli ammortizzatori sociali per i lavoratori dello spettacolo mediante l’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di un’indennità di discontinuità quale misura strutturale e permanente. L’istituto è volto a compensare gli effetti negativi subiti dai lavoratori di tale settore – caratterizzato da alti livelli di frammentarietà e discontinuità della posizione reddituale e contributiva – nei periodi di inattività, di studio e formazione. Per effetto del provvedimento, nel nuovo anno, l’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (cd. ALAS) non troverà più applicazione.