Jobs Act 2, 3, & 4

Last Updated on February 17, 2015

PRESSO L’AUDITORIUM DELLA SEDE DI MILANO E 

IN DIRETTA STREAMING


Il secondo appuntamento di Toffoletto De Luca Tamajo e Soci sulla nuova normativa del lavoro

Toffoletto De Luca Tamajo e Soci presenta Jobs Act 2, 3 & 4, il secondo appuntamento dedicato ai propri clienti per illustrare i cambiamenti della normativa del lavoro. L’incontro, che si terrà martedì 3 marzo a Milano, presso l’auditorium dello Studio, sarà trasmesso anche in live streaming.

Gli avvocati Franco Toffoletto, Aldo Bottini, Elio Cherubini, Emanuela Nespoli e Paola Pucci, partner dello Studio, analizzeranno le specificità toccate dagli ultimi decreti attuativi in materia di licenziamenti economici, licenziamenti disciplinari, ammortizzatori sociali e contratti a tutele crescenti.

«Si tratta di norme molto importanti – sottolinea l’avvocato Franco Toffoletto – che avranno un impatto significativo sulla disciplina dei rapporti di lavoro. Non si tratta soltanto della modifica delle regole sui licenziamenti, ma di un disegno più ampio che include l’abbassamento del costo del lavoro, l’abrogazione dei contratti a progetto, la revisione dei limiti di esercizio del potere unilaterale del datore di lavoro di modificare le mansioni ed altro ancora. Un riforma ampia ed importante. Indispensabile».

La nuova norma sulla tutela dei licenziamenti, che entrerà in vigore a breve e denominata «disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti», determina infatti una nuova regolamentazione dei rimedi nel caso di licenziamento invalido. In sostanza quindi si tratta di una modifica sostanziale dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, che limita a pochi casi assai circoscritti la possibilità per il giudice di ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro e introduce, come rimedio generale, un importo a titolo risarcitorio determinato automaticamente, e non dal giudice, in relazione alla durata del rapporto. Va comunque sottolineato che resta la disciplina dell’art. 18 per tutti i lavoratori già occupati fino a che non interromperanno, per qualsiasi motivo, l’attuale rapporto di lavoro per iniziarne un altro.

«Nel pensiero comune, sui licenziamenti, – continua l’avvocato Toffoletto, – c’è sempre stato un errore di prospettiva: che la conseguenza naturale di un licenziamento ingiustificato sia la reintegrazione. È un dato di fatto che in nessun altro Paese in Europa, tranne Grecia e Portogallo, sia così. Il rimedio normale in tutti i paesi è sempre e soltanto il risarcimento anche nei casi di licenziamento discriminatorio. Ed anche se la legge prevede tra i rimedi possibili anche la reintegrazione, come per esempio in Inghilterra, nella pratica i giudici non la dispongono mai».