Last Updated on July 1, 2020
Come certamente ricorderete, con la risposta ad interpello n. 456 del 31 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate aveva fatto intendere che in caso di sottoscrizione in corso d’anno di un accordo istitutivo di un premio aziendale, l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10 per cento avrebbe potuto riguardare solo la quota parte del premio riferibile al periodo successivo alla data di sottoscrizione dell’accordo.
A chiarimento dei numerosi dubbi interpretativi che si sono medio tempore creati, con la Risoluzione 36/E del 26 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che la data di sottoscrizione del contratto aziendale che istituisce un premio di risultato non ha necessariamente effetti diretti sulla determinazione, in sede di erogazione, dell’ammontare del premio agevolabile ai sensi della Legge 208 del 2015.
Infatti, posto che il raggiungimento degli obiettivi di incrementalità a cui è subordinata l’erogazione del premio deve essere incerto al momento della sottoscrizione dell’accordo, non vi è alcuna data ultima oltre la quale le società non possano attestare, sotto la propria responsabilità, che gli obiettivi non siano già stati raggiunti e, di conseguenza, che la maturazione del premio non sia già certa, applicando, conseguentemente, sull’intero importo, l’imposta sostitutiva del 10% qualora il risultato incrementale venga effettivamente raggiunto al termine del periodo di misurazione. L’Amministrazione finanziaria ribadisce inoltre, come aveva già fatto in altre Circolari, che è sufficiente che i criteri di misurazione siano determinati con ragionevole anticipo rispetto all’eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.
Viceversa, sempre secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, nei casi in cui il premio aziendale non soddisfi i requisiti richiesti per beneficiare dell’applicazione della normativa agevolativa in esame e venga, conseguentemente, modificato in corso d’anno senza tuttavia nulla disciplinare in merito all’ammontare del premio che rimarrebbe quello stabilito dal contratto originario, come nel caso oggetto del richiamo interpello n. 456 del 31 ottobre 2019, dovrà operarsi una rideterminazione dell’ammontare del premio di risultato agevolabile, applicando la detassazione solo sulla quota parte riferibile al periodo successivo alla data di sottoscrizione del nuovo contratto.
Sebbene dunque resti confermato che i criteri di misurazione degli obiettivi a cui subordinare i premi di risultato debbano essere fissati con ragionevole anticipo rispetto all’eventuale raggiungimento dell’incrementalità degli obiettivi stessi, i chiarimenti da ultimo forniti dall’Agenzia delle Entrate potranno certamente rivelarsi di grande utilità per la formalizzazione o la revisione di accordi per la definizione degli obiettivi a cui subordinare i premi di risultato del 2020 e dei prossimi anni, soprattutto in funzione delle circostanze eccezionali che stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 e delle già evidenti ripercussioni sui risultati aziendali.
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