Last Updated on June 19, 2020
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 52 del 16 giugno 2020 recante ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché́ proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro.
In deroga agli articoli da 19 a 22 del DL Cura Italia, così come modificato dal DL Rilancio, è previsto che i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possano beneficiare di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020.
Quindi, ferma restando la durata massima di diciotto settimane, considerata cumulativamente, è possibile usufruire dei trattamenti di cassa integrazione in maniera continuativa e non è più necessario attendere il periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 per godere delle ulteriori quattro settimane, come precedentemente previsto.
Inoltre, il termine di decadenza per la presentazione delle domande di accesso alla cig è fissato:
- entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa;
- al 17 luglio 2020 se tale data è posteriore a quella di cui al punto a);
- al 15 luglio 2020 per le domande riferite a sospensioni o riduzioni che abbiano avuto inizio nell’arco temporale ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020;
- in caso di presentazione di domanda errata (i.e. per trattamenti diversi da quelli spettanti o per altri errori e/o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione), entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento. La nuova domanda corretta è considerata in ogni caso tempestiva se presentata entro il termine del 17 luglio 2020.
In caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps, sono modificati anche i termini per l’invio all’Ente da parte del datore dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale. Il datore dovrà procedere a tale adempimento entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dal provvedimento di concessione. Tuttavia, in sede di prima applicazione, tali termini sono spostati al 17 luglio 2020. Il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono invece a carico del datore di lavoro qualora non adempia nei termini sopra menzionati.
Il decreto, infine, amplia i termini per la presentazione delle domande del Reddito di emergenza, dal 30 giugno al 31 luglio 2020, e delle istanze di emersione di rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani ed extra-comunitari, dal 15 luglio al 15 agosto 2020.