Last Updated on July 7, 2017
Facciamo un po’ di chiarezza sulla nuova disciplina del lavoro occasionale, uno degli ultimi interventi del Governo in materia di diritto del lavoro pubblicato in gazzetta ufficiale lo scorso 23 giugno, a pochi mesi dall’abrogazione del lavoro accessorio.
Anche se la disciplina del lavoro occasionale in parte ricalca quella precedentemente in vigore per il lavoro accessorio, il legislatore ne ha ristretto notevolmente il campo di applicazione con riferimento a:
- limiti di compenso;
- restrizione delle categorie che possono accedervi.
Definizione: il lavoro occasionale è l’attività lavorativa che, nel corso dell’anno, non eccede alcuni limiti di compenso individuati dal legislatore. Come per il lavoro accessorio, il limite di compenso annuo serve sia come criterio per l’identificazione della fattispecie che per determinarne i relativi limiti di utilizzazione.
La differenza più rilevante riguarda l’individuazione dei possibili fruitori delle prestazioni di lavoro.
Una norma necessaria per aziende e dipendenti
La reintroduzione di una disciplina per il lavoro occasionale, sia pur con tutte le nuove limitazioni, costituisce un intervento normativo utile ed apprezzabile, perché va a coprire il vuoto normativo lasciato dalla frettolosa abrogazione del lavoro accessorio. Era infatti rimasto del tutto scoperto lo svolgimento di prestazioni di lavoro discontinue e quantitativamente limitate che, per loro natura, non sono riconducibili né all’area del lavoro subordinato né a quella delle collaborazioni coordinate e continuative e che, quindi, in assenza di un specifica regolamentazione, sarebbero senz’altro confluite nel lavoro nero.
Chi può fare ricorso al lavoro occasionale?
Mentre nel precedente regime qualunque soggetto poteva fare ricorso al lavoro accessorio, l’attuale disciplina lo limita a due sole categorie:
-le persone fisiche, per lo svolgimento di prestazioni non riconducibili all’esercizio di attività professionali o di impresa;
-gli altri utilizzatori, che abbiano alle proprie dipendenze non più di 5 dipendenti.
Per poter beneficiare delle prestazioni di lavoro occasionale, gli utilizzatori ed i prestatori di lavoro sono tenuti a registrarsi all’interno di un’apposita piattaforma informatica dell’INPS, che funge da supporto per l’accreditamento dei compensi e per la valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori.
Il limite quantitativo
La nuova normativa, a differenza di quanto avveniva in passato, fissa anche un limite quantitativo massimo complessivo di ricorso al lavoro occasionale per ciascun utilizzatore (riferito alla totalità dei prestatori di lavoro). L’Utilizzatore non potrà erogare, nella totalità, compensi per un ammontare superiore ad € 5.000,00 nel corso dell’anno. Vi sono poi dei limiti massimi di compenso che ciascun prestatore può percepire dalla totalità degli utilizzatori (€ 5.000,00) e da ciascun singolo utilizzatore (€ 2.500,00). Il superamento di quest’ultimo limite determina la conversione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato.
Come per il lavoro accessorio, gli importi percepiti per lo svolgimento di lavoro occasionale sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione.
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