Last Updated on September 18, 2024
Dopo lunga attesa, è entrato in vigore lo scorso 17 giugno il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) n. 88/2017, che definisce le modalità di attuazione dell’APE sociale, descrivendo, tra l’altro, in maniera più dettagliata le categorie delle attività usuranti, il cui svolgimento in via continuativa per almeno sei anni rappresenta uno dei requisiti per l’accesso allo strumento.
E’ stata, inoltre, emanata la Circolare INPS n. 100 del 16 giugno 2017, che definisce le modalità e i termini di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale: 15 luglio 2017, per i soggetti che maturino i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2017, e 31 marzo 2018, per i soggetti che maturino tali requisiti entro il 31 dicembre 2018.
Che cos’è l’APE sociale?
Ricordiamo che l’APE sociale è uno degli strumenti introdotti (in via sperimentale dal 1° maggio 2017 sino al 31 dicembre 2018) dalla legge di Bilancio per il 2017 (L. n. 232 del 11 dicembre 2016), con la finalità di consentire ai lavoratori prossimi alla pensione di vecchiaia di accedere ad un trattamento economico di sostegno che li accompagni fino alla data di maturazione dei requisiti pensionistici.
L’APE sociale, in particolare, consiste in un’indennità a carico dello Stato di durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell’età anagrafica per accedere alla pensione, la cui erogazione è subordinata alla cessazione dell’attività lavorativa.
Chi può accedere all’APE sociale?
Possono accedere all’APE sociale i lavoratori con almeno 63 anni e che rientrino in una delle seguenti categorie:
- disoccupati, con almeno 30 anni di contributi;
- lavoratori, con almeno 30 anni di contributi, che assistono il coniuge, l’unito civilmente o un parente di 1° grado convivente con disabilità grave;
- lavoratori, con almeno 30 anni di contributi, con un’invalidità civile pari o superiore al 74%;
- lavoratori, con almeno 36 anni di contributi, che svolgono da almeno 6 anni, in via continuativa, una delle attività usuranti elencate nell’allegato C alla legge di Bilancio e meglio dettagliate nell’allegato A al recente D.P.C.M. n. 88/2017.
APE volontario che cos’è e chi può accedere?
La legge di Bilancio ha previsto, oltre all’APE sociale, anche altri strumenti di Anticipo finanziario a garanzia pensionistica, denominati APE volontario e APE aziendale.
L’APE volontario consiste in un prestito corrisposto da un soggetto finanziatore in quote mensili per dodici mensilità fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia, prestito che dovrà poi essere restituito dal lavoratore una volta raggiunti i requisiti pensionistici, con rate di ammortamento mensili per venti anni.
I requisiti per accedere all’APE volontario sono:
- età anagrafica minima di 63 anni;
- 20 anni di contributi;
- maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi.
APE Aziendale – che cos’è?
Al fine di bilanciare l’effetto penalizzante della restituzione del prestito tramite trattenuta mensile sulla futura pensione, è possibile accedere all’APE aziendale: i datori di lavoro dei soggetti richiedenti, in possesso dei requisiti sopra indicati, possono, attraverso un accordo individuale con il lavoratore, che potrà anche prevedere la cessazione del rapporto di lavoro, incrementarne il montante contributivo individuale, cui corrisponderà un aumento della futura pensione.
La legge di Bilancio per il 2017 rimandava a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità di attuazione degli strumenti sopra indicati.
Ad oggi, come visto, è stato emanato solamente il decreto relativo all’APE sociale. Si è, invece, ancora in attesa dei decreti attuativi che definiscano le modalità di attuazione dell’APE volontario e dell’APE aziendale.
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