Last Updated on September 1, 2017
Continua ad aumentare il numero di contratti collettivi “di prossimità” (vale a dire di livello aziendale o territoriale) che prevedono l’introduzione di premi produttività e misure di welfare. Dagli ultimi dati del Ministero del Lavoro emerge che, dall’attivazione della procedura per il deposito telematico di tali contratti collettivi, ne sono stati registrati oltre 25 mila, con un bacino di lavoratori interessati che supera i 5 milioni.
Il trend di incremento del numero di contratti collettivi “di prossimità” continua – soprattutto nelle regioni del Nord Italia – e ciò è riconducibile alle recenti modifiche normative che hanno prima introdotto un regime fiscale agevolato per i premi di produttività previsti da accordi di secondo livello e, successivamente, ampliato in maniera significativa i lavoratori potenzialmente interessati degli sgravi fiscali e contributivi e innalzato gli importi assoggettabili a tale regime agevolato.
Premi di risultato: Lavoratori destinatari e limiti quantitativi
L’attuale disciplina prevede che siano assoggettate a imposta sul reddito sostitutiva del 10% le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. L’agevolazione fiscale si applica ai lavoratori che percepiscono un reddito lordo annuo complessivo non superiore a € 80.000 e su premi di importo non superiore a € 3.000.
Inoltre, laddove gli accordi collettivi (solo se sottoscritti dopo il 24 aprile 2017) prevedano un coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, i premi erogati in esecuzione di tali accordi sono altresì assoggettati ad un regime contributivo agevolato. L’agevolazione contributiva – che trova applicazione sui soli contributi IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti) e solo su una quota massima di € 800,00 – è totale per i contributi a carico del lavoratore e del 20 % per quelli a carico del datore di lavoro.
Welfare aziendale
La Legge dispone inoltre che il lavoratore, laddove tale possibilità sia espressamente prevista dalla contrattazione collettiva, possa decidere di convertire (in tutto o in parte) il “premio di produzione” con misure di welfare.
In tale ipotesi, gli importi convertiti non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente né sono soggetti all’aliquota sostitutiva agevolata del 10% e, pertanto, beneficiano di una esenzione fiscale totale. Peraltro, il premio (o la quota di esso) così convertito non è assoggettato a oneri contributivi, né a carico dell’impresa né a carico del datore di lavoro, ed è inoltre deducibile ai fini Ires.
Sono sempre più numerose le aziende che, tramite la contrattazione di secondo livello, hanno previsto misure di welfare aziendale, che consentono al lavoratore di usufruire di numerosi servizi o benefit, quali l’asilo nido, viaggi di formazione, l’attivazione di piani di previdenza complementari o di polizze assicurative, l’abbonamento ai mezzi pubblici etc.
I notevoli vantaggi economici (sia per l’impresa che per i dipendenti) connessi all’adozione di piani di welfare, unitamente all’ampio ventaglio di benefici che il lavoratore può richiedere in sostituzione del premio aziendale, spiegano agevolmente la sempre più crescente diffusione dei relativi accordi aziendali
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