Last Updated on May 8, 2020
Di: Avv. Wanda Falco
Nel caso in cui il dipendente si assenti dal lavoro per malattia è tenuto ad adempiere alcuni obblighi quali, ad esempio, attivarsi per il rilascio del certificato medico attestante lo stato di malattia, essere reperibile in determinate fasce orarie per eventuali visite fiscali di controllo e astenersi da attività che possano pregiudicare lo stato di salute e ritardare il rientro in servizio (per quest’ultimo aspetto, si rinvia al nostro approfondimento “Licenziabile per giusta causa il dipendente che svolge attività incompatibili con la malattia o con i permessi ex L. 104/1992”).
Dall’inadempimento di tali obblighi possono derivare conseguenze disciplinari a carico del dipendente, trattandosi di comportamenti idonei a ledere il vincolo fiduciario.
Vediamo nel dettaglio quali sono gli obblighi del dipendente durante l’assenza per malattia e alcune novità in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il certificato di malattia: gli obblighi del dipendente
Quando un dipendente non può recarsi a lavoro per malattia deve in primis contattare il proprio medico affinché rediga e trasmetta telematicamente all’Inps il certificato. L’istituto previdenziale, a sua volta, rende il certificato di malattia disponibile al datore di lavoro che può, pertanto, visualizzarlo mediante i servizi presenti sul sito web www.inps.it.
Nel caso in cui la trasmissione telematica non sia possibile, il lavoratore deve, entro due giorni dalla data del rilascio, presentare o inviare il certificato di malattia cartaceo all’Inps (contenente la diagnosi e la prognosi) e l’attestato (contenente la sola prognosi) al proprio datore di lavoro.
Come emerge dalle raccomandazioni dell’Inps sul funzionamento del certificato telematico (v. www.inps.it), è, inoltre, importante che il lavoratore verifichi la corretta trasmissione dello stesso entrando con le sue credenziali nei servizi online.
A tal riguardo si segnala una sentenza di Cassazione secondo cui rientra tra gli obblighi del dipendente, assente dal lavoro per malattia, non solo avvisare tempestivamente il datore di lavoro in merito alla propria assenza, ma anche verificare che la procedura telematica di trasmissione del certificato di malattia all’Inps da parte del medico curante sia avvenuta correttamente (anche eventualmente richiedendo il numero di protocollo telematico identificativo del certificato). In mancanza di questo adempimento, laddove sia emerso che l’Inps non ha ricevuto il certificato di malattia e che, quindi, il datore di lavoro non abbia potuto effettuare il relativo controllo, risulta pienamente legittimo il licenziamento disciplinare intimato per una prolungata assenza ingiustificata (Cass. 15226/2016).
Il mancato invio del certificato all’Inps, inoltre, comporta la perdita del trattamento economico.
Altro obbligo del dipendente, come anticipato, è quello di comunicare al datore di lavoro l’assenza secondo le modalità e i termini stabiliti dal CCNL applicabile, con la conseguenza che l’inadempimento può essere oggetto di contestazione disciplinare integrando la condotta di assenza ingiustificata.
In particolare, a titolo esemplificativo si segnala che il dipendente deve avvisare:
- entro le prime due ore dall’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica l’assenza stessa, per le aziende che applicano il CCNL Autotrasporto merci e logistica;
- entro 4 ore dall’inizio del normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l’assenza stessa, per le aziende che applicano il CCNL Chimica o il CCNL Industria Alimentare;
- entro il 1° giorno di assenza, per le aziende che applicano il CCNL Industria Metalmeccanica.
La visita fiscale
Le visite mediche di controllo possono essere disposte d’ufficio dall’Inps (nei confronti dei lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e dei lavoratori pubblici) o su richiesta dei datori di lavoro per i propri dipendenti.
Dal 1° settembre 2017 è stato istituito il Polo unico per le visite fiscali. L’Inps ha, dunque, oggi la competenza esclusiva a gestire le visite mediche di controllo anche per la maggior parte dei lavoratori pubblici in malattia. Dunque, come già avviene per i lavoratori privati, l’istituto effettua visite mediche sia su richiesta delle pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio.
Le fasce di reperibilità cambiano tra settore privato e pubblico. I lavoratori privati devono essere reperibili nelle fasce orarie 10-12 e 17-19. Quelli pubblici, invece, nelle fasce 9-13 e 15-18.
In caso di assenza alla visita domiciliare, il lavoratore viene invitato a recarsi presso gli ambulatori della struttura territoriale Inps in una data specifica. Per non incorrere in azioni disciplinari da parte del datore di lavoro, è tenuto a presentare una giustificazione valida per l’assenza (necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità, comprovati gravi motivi personali o familiari, cause di forza maggiore).
I datori di lavoro possono esaminare gli esiti delle valutazioni dei medici legali dell’istituto sulla documentazione presentata dal lavoratore, in caso di assenza alla visita di controllo, tramite la specifica funzionalità consultabile accedendo al servizio “Richiesta di visite mediche di controllo”.
Covid-19
a. Equiparazione della quarantena alla malattia
Come previsto dall’art. 26 comma 1 del DL Cura Italia (convertito con legge n. 27 del 24 aprile 2020), il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
b. Rapporti tra CIG e malattia
Resta, inoltre, da capire che rapporti intercorrano tra l’assenza per malattia e la CIG attivata a seguito dell’emergenza epidemiologica. Si segnala che l’Inps con messaggio 1822 del 30 aprile 2020ha riepilogato le disposizioni vigenti in materia proprio a seguito delle numerose richieste di chiarimento.
In merito alla cassa integrazione ordinaria, l’articolo 3, comma 7, del d.lgs. 148/2015 prevede che “il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”.
Tuttavia, come chiarito dalla circolare Inps n. 197 del 2 dicembre 2015, la stessa si applica in modalità diversa a seconda che si tratti di sospensione a zero ore o di riduzione parziale dell’attività lavorativa. In particolare:
Cassa integrazione a zero ore:
- se durante la sospensione dal lavoro insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà a percepire le integrazioni salariali e non dovrà comunicare lo stato di malattia, in quanto non c’è obbligo di prestazione dell’attività lavorativa;
- qualora lo stato di malattia sia precedente rispetto all’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si avranno due casi:
- se la totalità del personale in forza all’ufficio cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;
- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia.
Cassa integrazione non a zero ore
Se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.
Le regole per la cassa integrazione salariale ordinaria si applicano in via analogica alla CIG in deroga. Regole analoghe sono previste, poi, per il FIS (v. Circolare Inps n. 130/2017).
Come concluso dall’Inps nel messaggio citato, non essendo intervenute modifiche alla disciplina sopra illustrata, la stessa continua ad applicarsi anche con riguardo alle domande di prestazioni di integrazione salariale (CIGO, FIS, CIGD) intervenute nel corso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Conclusioni
Sono molteplici gli obblighi del lavoratore che si assenti per malattia. Non basta, infatti, chiedere al medico curante l’invio del certificato telematico all’Inps, ma è necessario accertarsi del corretto invio dello stesso nonché avvisare il datore nelle forme e nei tempi stabiliti dal CCNL applicabile. A ciò si aggiunga che il dipendente deve anche essere reperibile in determinate fasce orarie nel caso di visita fiscale di controllo e in caso di irreperibilità deve adeguatamente provare che l’assenza è stata determinata da circostanze che hanno reso necessario allontanarsi dal proprio domicilio. L’inadempimento di tali obblighi può dar luogo a sanzioni disciplinari trattandosi di comportamenti lesivi del vincolo fiduciario e degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sul dipendente.
“