Last Updated on November 10, 2020
Toffoletto De Luca Tamajo, studio legale specializzato in consulenza e diritto del lavoro per le imprese e contratti di agenzia, ha realizzato un’analisi a livello globale sul licenziamento collettivo, prendendo in esame la nozione, la relativa procedura nonché il regime sanzionatorio applicabile in caso di licenziamento illegittimo, rappresentato nelle Law Maps Licenziamenti Collettivi .
Grazie al suo osservatorio privilegiato sul diritto del lavoro e la collaborazione con Ius LaborisTM – la più grande Alleanza mondiale di specialisti in diritto del lavoro – lo Studio ha analizzato gli ordinamenti di 40 Paesi in tutto il mondo, fotografando una situazione piuttosto omogenea sotto il profilo sanzionatorio, in particolare a livello europeo, ma con talune differenze nozionistiche e procedurali.
Globalmente, la nozione di licenziamento collettivo si fonda su un requisito quantitativo-temporale che prende in considerazione il numero di lavoratori licenziati, in un determinato arco temporale, per ragioni estranee alla condotta dei singoli dipendenti coinvolti nel ridimensionamento aziendale. Profondamente diversa, però, è la soglia degli esuberi utile per qualificare come collettivo un licenziamento.
Anche l’obbligo di rispettare specifiche procedure di mobilità è stato riscontrato in gran parte dei Paesi nei quali il datore di lavoro, intenzionato a ricorrere ad un licenziamento collettivo, è tenuto a informare e/o consultare preventivamente i rappresentanti dei lavoratori o i lavoratori stessi.
Similare, invece, nella maggioranza dei Paesi analizzati, la sanzione più diffusa. In caso di mancato rispetto della procedura di licenziamento, quasi ovunque, il sistema sanzionatorio prevede il risarcimento dei danni in aggiunta o in alternativa alla reintegrazione nel posto di lavoro ipotizzata, quest’ultima, solo per le violazioni più gravi. Non mancano, poi, casi piuttosto isolati in cui il datore è condannato esclusivamente al pagamento di multe e ammende.
«Sono pochi i Paesi in cui il licenziamento collettivo non è assoggettato a regole differenti rispetto a quelle del licenziamento individuale. Al raggiungimento delle soglie o percentuali di recessi previsti dalla legge, infatti, scatta automaticamente l’applicazione di uno specifico iter procedimentale la cui violazione è sempre sanzionata – sottolinea il professor Luca Calcaterra, responsabile del dipartimento di R&D e Knowledge Management di Toffoletto De Luca Tamajo – La reintegrazione nel posto di lavoro è un rimedio alquanto diffuso nei paesi europei, ma spesso è alternativa alla corresponsione di un’indennità risarcitoria e in alcuni paesi, pur se prevista, viene in concreto disposta assai raramente. In linea con tale contesto, in Italia, le conseguenze sanzionatorie derivanti da violazioni della procedura o dei criteri di scelta consistono in una tutela esclusivamente indennitaria.»
L’indagine condotta sulla disciplina dei licenziamenti collettivi è stata realizzata in tre distinte Law Map concernenti la «Nozione», la «Procedura» ed il «Regime Sanzionatorio», che fanno parte delle mappe interattive risultato di complessi studi di diritto comparato. Sempre sul tema dei licenziamenti, lo studio ha pubblicato un’analisi approfondita del «Licenziamento individuale per motivi economici» e «I rimedi per il licenziamenti individuali». Tutte le mappe sono consultabili all’indirizzo http://lawmaps.toffolettodeluca.it/ I dati analizzati prendono in esame la disciplina ordinaria dei singoli Paesi e non tengono conto delle discipline speciali connesse all’emergenza da COVID-19.
LA NOZIONE
I paesi nei quali il licenziamento collettivo non è assoggettato a regole differenti rispetto a quelle concernenti il licenziamento individuale sono Cile, Brasile, Panama, Messico, Finlandia e Emirati Arabi, nei quali la fattispecie licenziamento collettivo non è contemplata e, pertanto, la disciplina applicata è la medesima a prescindere dal numero di licenziamenti. Negli altri paesi, invece, la nozione di licenziamento collettivo è strettamente connessa al numero o alla percentuale dei dipendenti licenziati in un ben definito arco temporale, anche in considerazione delle dimensioni dell’azienda e, talvolta, della qualifica dei dipendenti coinvolti. In molteplici ordinamenti, tra cui Svizzera, Belgio, Spagna, Polonia, Ungheria, Romania, Turchia e Danimarca, sono state riscontrate le medesime soglie numeriche.
LA PROCEDURA
Nella maggior parte dei paesi esaminati, la legge impone un iter procedimentale suddiviso in una fase informativa – in cui il datore è tenuto a comunicare alle organizzazioni sindacali o altri organismi di rappresentanza le notizie rilevanti sui programmati recessi – e in una successiva fase di consultazione, con l’obiettivo di esaminare eventuali soluzioni alternative agli stessi. Talvolta, come in Spagna, Regno Unito, Lussemburgo e Norvegia, la legge impone un’ulteriore fase di negoziazione in cui vengono definite le condizioni del licenziamento o concordati i criteri di scelta da applicare nella selezione dei dipendenti oggetto del ridimensionamento, oppure, ancora, viene approvato un piano sociale concernente le misure dirette ad attenuare le conseguenze negative del licenziamento. Nessuna specifica procedura, invece, per Brasile, Panama, Emirati Arabi e Kazakhistan.
IL REGIME SANZIONATORIO
Molti sono i paesi in cui il sistema si fonda ormai in maniera pressoché esclusiva sulla tutela indennitaria: si tratta ad esempio di Italia, Regno Unito, USA, Finlandia, Danimarca, Svezia, Messico, Perù. In altri Paesi, come Repubblica Ceca, Cipro e Turchia, la violazione delle regole procedurali del licenziamento collettivo è punita con multe o ammende.
In altri paesi la reintegrazione è ancora prevista, ma in diversi casi è un rimedio sanzionatorio raramente applicato. In numerosi ordinamenti, infatti, la massima sanzione è collegata solo alle violazioni procedurali più gravi e, talvolta, è rimessa alla valutazione dei giudici, i quali raramente la dispongono.
Va segnalato, infine, che in paesi come Ungheria, Belgio e Francia è riconosciuto uno specifico potere alle organizzazioni sindacali, che possono agire per ottenere il rispetto della procedura di licenziamento oppure rivendicare un risarcimento del danno o ancora indire uno sciopero finalizzato al raggiungimento di un accordo con la parte datoriale, così come avviene in Israele.
Si tratta, ovviamente, di un potere distinto da quello dei singoli lavoratori ai quali, in quanto destinatari finali delle eventuali irregolarità procedurali, non può mai negarsi il diritto di agire per la tutela dei propri interessi.
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