Last Updated on October 26, 2017
Nel settembre del 2015, oltre 40 anni dopo la sua entrata in vigore, è stato modificato l’art 4 dello Statuto dei lavoratori, che disciplina limiti, modalità e condizioni del controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
Le due ipotesi previste dall’art. 4 Statuto dei Lavoratori
La norma prevede che l’utilizzo di strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori è consentito solo per esigenze organizzative e produttive oppure per garantire la sicurezza del lavoro e la tutela del patrimonio aziendale. Per installare tali strumenti è necessario un accordo con i sindacati o, in assenza, una specifica autorizzazione amministrativa.
Tuttavia, la disposizione di cui sopra non si applica agli strumenti «utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze», i quali, pertanto, possono essere liberamente adottati nell’organizzazione aziendale, senza bisogno di alcun accordo/autorizzazione.
Gli strumenti di lavoro
Cosa s’intende per strumenti di lavoro? Quali sono gli strumenti che, pur consentendo un controllo a distanza sull’attività dei lavoratori, non richiedono un accordo sindacale/autorizzazione?
Sono strumenti di lavoro quelli che servono al lavoratore per adempiere la propria prestazione lavorativa.
Questa generale affermazione è un punto di partenza: ogni strumento va valutato e analizzato in ogni suo componente o caratteristica per decidere la sua natura e il suo ruolo nell’attività aziendale e, in conseguenza, se inserirlo o meno tra gli strumenti di lavoro, con le conseguenze di cui sopra. Un esempio: il computer in sé sarà probabilmente uno strumento di lavoro; i software, programmi o componenti aggiunti vanno valutati uno a uno per verificare se sono finalizzati a consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa o servono invece a fini diversi.
Il GPS
Ciò chiarito, resta da verificare se gli strumenti di geolocalizzazione rientrino o meno nella nozione di strumenti di lavoro di cui sopra.
Le Autorità – con riferimento all’ipotesi di GPS montati su veicoli aziendali – dopo una prima interpretazione più permissiva che includeva il sistema GPS nello strumento-macchina aziendale, ha invece concluso (con circolare ministeriale) che, salve rarissime eccezioni, il GPS è un apparecchio che, benché montato su uno strumento di lavoro (la vettura aziendale), risponde a diverse finalità e, quindi, richiede l’accordo/autorizzazione.
Anche l’autorità Garante per la Privacy ha evidenziato la necessità di accordo sindacale nell’ipotesi in cui il sistema GPS montato su veicoli aziendali serva non solo a rendere possibile l’esercizio della prestazione lavorativa, ma anche, come spesso accade, ad ulteriori scopi (sicurezza, gestione di sinistri stradali, gestione di infrazioni al codice della strada).
La policy e il rispetto della privacy
In ogni caso, il datore di lavoro può utilizzare le informazioni raccolte mediante l’utilizzo di tali strumenti per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro (e, quindi, anche a fini disciplinari), solo a condizione che:
- al lavoratore sia preventivamente data una adeguata informazione sull’utilizzo degli strumenti e sulle modalità di effettuazione dei controlli (cd. policy);
- ciò avvenga nel rispetto della normativa sulla privacy.
In assenza di policy, pertanto, i dati raccolti sono inutilizzabili
Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti e per delineare possibili strategie su casi concreti.
Per maggiori informazioni, contattaci .
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