Last Updated on March 26, 2020
Il 25 marzo 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 il Decreto Legge n. 19 contenente misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Coronavirus. Il provvedimento entra in vigore oggi 26 marzo 2020.
Il Decreto Legge afferma la competenza statale in materia di misure di contrasto e contenimento alla diffusione dell’epidemia, rivedendo il procedimento per la relativa adozione e le sanzioni applicabili.
Da ora in avanti le misure saranno adottate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle Regioni interessate (nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni) ovvero del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome (nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale).
Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, e con efficacia limitata fino a tale momento, le misure possono essere adottate dal Ministro della salute, in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute, nonché dalle Regioni, in relazione a specifiche situazioni di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, solo nell’ambito delle loro competenze.
Eventuali ordinanze contingibili e urgenti dei Sindaci dirette a fronteggiare l’emergenza sono dichiarate espressamente inefficaci se in contrasto con le misure statali.
Le misure governative saranno adottate per periodi temporali predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni (reiterabili e modificabili fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio scorso).
Sono confermate tutte le restrizioni di cui ai precedenti provvedimenti tra cui la limitazione della circolazione delle persone (art. 1, comma 2, lett. a), la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado (art. 1, comma 2, lett. p), la limitazione o la sospensione delle attività d’impresa, commerciali, professionali e di lavoro autonomo (art. 1, comma 2, lett. u-z) nonché la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in deroga alla disciplina vigente (art. 1, comma 2, lett. ff).
Nel Decreto viene, infine, delineato come segue il sistema sanzionatorio per le violazioni delle misure di contenimento:
- salvo che il fatto costituisca reato, i trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3mila euro,
- gli esercizi commerciali o le attività d’impresa che non rispettino gli obblighi su di loro gravanti rischiano l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni,
- in caso di reiterata violazione della stessa disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima,
- la violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la reclusione da 1 a 5 anni.
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