Last Updated on September 30, 2020
Il 18 settembre scorso l’Inps ha emanato la circolare n. 105 contenente le prime indicazioni sull’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, previsto dall’art. 3 del Decreto Legge del 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. DL Agosto), messo a disposizione dei datori di lavoro che, nei mesi di maggio e giugno, hanno sospeso o ridotto l’attività dei propri collaboratori ai sensi del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. DL Cura Italia).
Beneficiari
L’esonero spetta ai datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, che nei mesi di maggio e giugno abbiano fruito di ammortizzatori sociali per la sospensione/riduzione delle attività lavorative a causa dell’epidemia di Covid-19 a condizione che, per le medesime unità produttive per cui viene richiesto l’utilizzo dell’esonero, non vengano chiesti i nuovi interventi di integrazione salariale previsti dal DL Agosto (i.e. 9 + 9 settimane di ammortizzatori sociali).
Resta ferma invece la possibilità di presentare domanda di ammortizzatori sociali in concomitanza con la richiesta di esonero per le altre unità produttive così come di ammortizzatori sociali con causali diverse da quelle “Covid-19”.
Possono beneficiare dello sgravio anche i datori di lavoro che abbiano richiesto periodi di integrazione salariale, ai sensi del DL Cura Italia, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
Importo
L’esonero consiste in un credito, da utilizzarsi in occasione del pagamento dei contributi dovuti all’Inps, nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2020. L’importo dell’esonero a disposizione di ciascun datore di lavoro, per ciascuna unità produttiva interessata, è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata nei mesi di maggio e giugno 2020, in relazione alle ore di integrazione salariale fruite in tali mesi, moltiplicato per due.
Il beneficio può essere goduto, fino al 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di quattro mesi e deve essere riparametrato e applicato su base mensile. L’indicazione del suddetto limite temporale lascia comunque ferma la possibilità per il datore di lavoro di fruire dell’esonero per periodi inferiori ai citati quattro mesi. L’ammontare dell’esonero, utilizzabile in ciascun mese, non può eccedere l’importo dei contributi dovuti dal datore di lavoro nello stesso mese.
Nella circolare n. 105 è altresì chiarito che per determinare l’importo dell’esonero occorre fare riferimento solo alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro ad esclusione:
- dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL;
- del contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
- del contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. 148/2015;
- del contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificamente stanziate pari a 363 milioni di euro per l’anno 2020 e 121,1 milioni di euro per l’anno 2021 e nel limite di 800.000 euro per impresa.
Condizioni
Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato alle seguenti condizioni che devono essere rispettate da parte del datore di lavoro:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- rispetto, per l’intero periodo di fruizione dell’esonero, di quanto previsto dall’art. 14 del DL 104/2020 in materia di divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, nonché sospensione delle relative procedure. La violazione di tale previsione comporta la revoca del beneficio con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare una nuova domanda di integrazione salariale ai sensi del citato DL.
Coordinamento con altre misure
L’agevolazione è cumulabile con altri sgravi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma, considerato che si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, detta cumulabilità è ammessa unicamente nei limiti dell’eventuale residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.
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