Last Updated on September 2, 2020
Riportiamo di seguito le ultime importanti novità in materia di fringe benefits.
Raddoppio del limite annuo di non imponibilità per i beni e servizi offerti ai dipendenti. Nuovo incentivo per l’introduzione di forme di welfare aziendale
Per il solo 2020 il limite di non imponibilità annuo dei beni e servizi in natura erogati ai dipendenti è stato raddoppiato e le imprese potranno dunque disporre di uno strumento per supportare i propri dipendenti durante questa fase di ripresa con un contributo più conveniente dal punto di vista fiscale e contributivo, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, rispetto ad un’erogazione in denaro.
L’art. 112 del c.d. decreto agosto, ha previsto, infatti, per il solo 2020, l’incremento dagli attuali euro 258,23 ad euro 516,46, dell’importo escluso da imposizione fiscale e contributiva che i datori di lavoro possono riconoscere ai propri dipendenti, eventualmente anche ad personam, sotto forma di beni e/o servizi di qualsiasi genere.
Grazie alla modifica normativa in questione, quindi, i datori di lavoro potranno offrire a tutti o anche solo ad alcuni dei propri dipendenti beni o servizi del tutto fungibili ad un’erogazione monetaria – come, ad esempio, buoni spesa o buoni carburante – ottimizzando l’impatto fiscale e contributivo del budget a disposizione.
La nuova previsione del decreto agosto potrà dunque ovviare ai limiti normativi che durante la fase emergenziale hanno talvolta limitato le aziende nel supportare i dipendenti. Infatti, in ragione delle stringenti regole che disciplinano il welfare aziendale, non è stato possibile né prevedere erogazioni ad personam né riconoscere importi rilevanti in beni e servizi diversi da quelli espressamente ammessi dal legislatore, che hanno finalità socio assistenziale (come, ad esempio, i contributi per il baby-sitting) ma che, talvolta, non sono utili per compensare una riduzione del reddito (come, ad esempio, in caso di cassa integrazione).
Da un punto di vista pratico, la novità in questione interessa sia le imprese che hanno già in implementato piani di welfare nel 2020 (o che nel 2020 stanno consentendo la conversione in welfare del premio di risultato maturato in anni precedenti), sia le imprese che intendono introdurre nuovi piani: le prime, si potranno infatti attivare per rendere noto ai dipendenti la nuova soglia di non imponibilità, aggiornando nel caso in piani in essere, mentre, le seconde potranno valutare, a seconda delle circostanze, se convenga istituire nuovi piani di natura liberale, tramite regolamento aziende oppure accordo sindacale, tenendo anche in considerazione i differenti regimi di deducibilità dei costi dal reddito di impresa.
In ogni caso, è fondamentale evidenziare che soli i beni e servizi che i lavoratori percepiranno materialmente nel 2020, secondo il consueto criterio di cassa applicabile alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, potranno beneficiare dell’incremento della soglia di non imponibilità: è quindi opportuno che le imprese si preparino ad attivarsi quanto prima per sfruttare l’opportunità che il decreto agosto offre.
Risoluzione n. 46/E del 14 agosto 2020: autovetture aziendali ad uso promiscuo
Con la risoluzione n. 46/E del 14 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ha voluto fornire alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del nuovo regime fiscale relativo al valore forfettario da attribuire agli autoveicoli concessi ad uso promiscuo ai lavoratori dipendenti, da applicarsi a tutti i veicoli immatricolati e assegnati successivamente al primo luglio 2020 e basato sulle emissioni di CO2 per km.
L’Amministrazione finanziaria ha precisato che, nel caso in cui sia stato sottoscritto un contratto tra il datore di lavoro e il lavoratore subordinato successivamente al 1° luglio 2020 per l’assegnazione di veicoli di nuova immatricolazione (anch’essa successiva alla data appena citata), trova applicazione la nuova disciplina prevista dalla Legge di Bilancio 2020, la quale prevede la forfettizzazione del valore imponibile parametrata alle emissioni di CO2 nell’atmosfera.
Diversamente, laddove l’immatricolazione e l’assegnazione siano antecedenti al 1° luglio 2020, continuerà a trovare applicazione la normativa precedente, la quale prevede l’applicazione di un valore forfettizzato pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI su tutti i tipi di veicoli assegnati al lavoratore dipendente, senza alcuna distinzione sulla base delle emissioni di CO2.
Infine, nel caso in cui l’assegnazione sia avvenuta in data successiva al 1° luglio 2020 e l’immatricolazione risulti precedente alla suddetta data, l’Amministrazione finanziaria ritiene sia necessario scorporare dal valore normale l’uso privato del mezzo, calcolato sulla base di elementi oggettivi e documentalmente accertabili, al fine di evitare che l’intero valore normale di esso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Il nostro team dedicato dell’area Fiscale, Welfare e Compensation&Benefits è a completa disposizione per qualsiasi chiarimento. Può contattare il suo responsabile, Dott. Diego Paciello, all’indirizzo stax@toffolettodeluca.it, o il Suo contatto abituale dello Studio.
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