Last Updated on July 31, 2020
Il Consiglio dei Ministri, con delibera pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 luglio 2020, ha prorogato lo stato di emergenza dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, preso atto che persistono le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni contenitive e precauzionali dirette a contenere la diffusione del virus da Covid-19. In pari data è stato pubblicato anche il decreto legge n. 83 recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica deliberata lo scorso 31 gennaio.
Il provvedimento, ritenuta la necessità di protrarre la vigenza di alcune disposizioni correlate con il nuovo stato di emergenza, dispone la proroga al 15 ottobre 2020:
- della possibilità da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di adottare – sentiti i presidenti delle Regioni interessate nel caso in cui le misure ivi previste riguardino esclusivamente una o alcune Regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale – provvedimenti urgenti per contrastare i rischi derivanti dallo stato di emergenza;
- delle limitazioni agli spostamenti e delle altre misure precauzionali ad oggi vigenti;
- dei termini delle disposizioni espressamente indicate nell’allegato 1 al decreto.
Al riguardo, sotto il profilo lavoristico, si segnala la proroga sino al 15 ottobre 2020 delle previsioni relative:
- all’utilizzo di mascherine chirurgiche come DPI da parte dei lavoratori che non possono mantenere la distanza interpersonale di un metro (art. 16 del DL Cura Italia);
- al diritto dei lavoratori disabili o immunodepressi (o che abbiamo un familiare in tale condizione) di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (art. 39 del DL Cura Italia);
- al diritto dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio di svolgere la prestazione in modalità agile (art. 90, comma 1, secondo periodo, DL Rilancio);
- all’applicazione dello smart working da parte dei datori in forma semplificata e prescindendo dall’accordo individuale (art. 90, commi 3 e 4, del DL Rilancio).
Il diritto allo smart working per i genitori che hanno un figlio minore di 14 anni, invece, è riconosciuto sino al 14 settembre 2020 (art. 90, comma 1, primo periodo, del DL Rilancio).
Si prevede, infine, la scadenza al 31 luglio 2020 degli altri termini connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza, previsti da disposizioni diverse da quelle specificamente richiamate nel decreto.
Il provvedimento è entrato in vigore il 30 luglio 2020.