Last Updated on April 3, 2020
Di: Avv. Wanda Falco
Per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19 il governo è intervenuto con il decreto legge “Cura Italia” (d.l. 18/2020) recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese.
Tra le misure, sono previste anche tutele a sostegno del reddito per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, mediante l’utilizzo esteso della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga (artt. 19-22).
La CIG Ordinaria è un ammortizzatore sociale che può essere richiesto al verificarsi di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato. Come vedremo nei paragrafi che seguono, il governo ha introdotto una nuova causale di accesso alla CIGO denominata “emergenza Covid-19” nonché alcune semplificazioni di carattere procedurale, l’esonero dal contributo addizionale e dalla prova della causale e deroghe ai limiti temporali.
I fondi di solidarietà, disciplinati dagli articoli 26 e ss. del D.lgs. 148/2015, invece, mettono a disposizione strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa dei dipendenti di aziende che appartengono a settori non regolati dalla normativa in materia di integrazione salariale. L’assegno ordinario è la prestazione principale erogata dai predetti fondi e consiste in un’integrazione salariale almeno pari alla cassa integrazione guadagni. Anche per questo strumento, il governo ha previsto, tra gli altri, semplificazioni procedurali, l’esonero dal contributo addizionale e deroghe ai limiti temporali.
La CIG in Deroga, infine, è un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari perché esclusi all’origine da questa tutela o perché hanno già esaurito il periodo di fruizione delle tutele ordinarie. Tra le novità introdotte dal d.l. Cura Italia si segnalano l’obbligo (e non la possibilità) di pagamento diretto da parte dell’Inps, nonché l’esonero dal pagamento del contributo addizionale.
Vediamo nel dettaglio in cosa consistono le nuove misure e quali sono le semplificazioni introdotte per rendere più agevoli le procedure.
CIG ordinaria e assegno ordinario con causale Covid-19
L’art. 19 del d.l. “Cura Italia” contiene norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario.
Beneficiari
Possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario i datori di lavoro che nell’anno 2020 sono costretti a sospendere o ridurre l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica.
I lavoratori cui spetta il trattamento di integrazione salariale ordinario o l’assegno ordinario sono quelli che alla data del 23 febbraio 2020 risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione. Non è necessario che essi possiedano un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 gg alla data di presentazione della domanda di concessione, come invece, richiesto dall’art. 1, comma 2, del D.lgs. 148/2015.
Si segnala, inoltre, che l’assegno ordinario è concesso ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti ai fondi di solidarietà bilaterali (art. 26 D.lgs. 148/2015), ai fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 27 D.lgs. 148/2015) e ai fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige (art. 40 D.lgs. 148/2015). Eccezionalmente l’assegno ordinario è concesso anche ai dipendenti di aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti (invece che 15, come previsto dall’art. 29 D.lgs. 148/2015).
Procedura
La domanda con causale “emergenza COVID-19” può essere presentata per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Le aziende non devono fornire alcuna prova della transitorietà dell’evento e della non imputabilità dello stesso all’imprenditore o ai lavoratori e all’atto della presentazione della domanda non devono dare comunicazione dell’esecuzione preventiva degli adempimenti di cui all’art. 14 D.lgs. 148/2015 (informazione e consultazione sindacale), come precisato dall’Inps con circolare 47/2020, lett. a.
Restano fermi l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
In sostanza, se il sindacato non dà riscontro entro i 3 giorni successivi alla comunicazione preventiva o se non si raggiunge alcun accordo è possibile comunque presentare la domanda.
Inoltre, “i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’art. 4, commi 1 e 2, e dagli artt. 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del D.lgs. 148/2015 e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste”.
In altre parole, come chiarito dall’Inps con messaggio 1287/2020e relativo allegato, non si tiene conto dei seguenti limiti:
- limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il FIS;
- limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;
- limite di 1/3 delle ore lavorabili.
È previsto, infine, l’esonero dal contributo addizionale, imposto invece dagli artt. 5, 29 e 33 del D.lgs. 148/2015.
CIG ordinaria per le aziende che si trovano già in CIG straordinaria
L’art. 20 prevede la possibilità di conversione del trattamento di integrazione salariale straordinario in CIG ordinaria ex art. 19 del d.l. “Cura Italia”.
Beneficiari
I beneficiari sono, dunque, le aziende che alla data di entrata in vigore del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario.
La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.
Procedura
La domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’art. 19 deve essere presentata per la causale “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS”, per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. Pertanto, l’azienda deve presentare al Ministero del lavoro apposita richiesta di sospensione del trattamento di CIGS in corso. La Direzione generale degli ammortizzatori sociali e formazione del Ministero del Lavoro adotta, poi, un unico decreto direttoriale che dispone sia la sospensione del trattamento CIGS in corso sia la riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova data finale del trattamento CIGS (v. circolare Inps 47/2020, lett. b).
Il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell’articolo 19 non è conteggiato ai fini della durata massima complessiva ex art. 4, commi 1 e 2, ed ex art. 12 del D.lgs. 148/2015 (v. sopra).
Non si applicano gli artt. 24 e 25 del D.lgs. 148/2015 limitatamente ai termini procedimentali.
Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso
L’art. 21 prevede la possibilità di conversione dell’assegno di solidarietà già in corso con l’assegno ordinario di cui all’art. 19.
Beneficiari
I beneficiari sono i datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà.
La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.
Procedura
La domanda di concessione dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 può essere presentata per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso.
I periodi in cui vi sia coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi dell’art. 19 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 29, comma 3, del D.lgs. 148/2015 (v. sopra).
Nuove disposizioni per la CIG in deroga
L’art. 22, infine, introduce nuove disposizioni in materia di CIG in deroga riconoscendo, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
Beneficiari
I beneficiari sono datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Il trattamento è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 per i soli dipendenti già in forza alla medesima data.
Uno dei problemi interpretativi più discussi è quello relativo alla possibilità che le aziende commerciali con più di 50 dipendenti accedano alla CIG in deroga.
Sembrano escludere le suddette aziende dalla CIGD alcuni accordi regionali (v. procedura) stipulati in attuazione del d.l. “Cura Italia” e prima della circolare interpretativa dell’Inps n. 47/2020 (v. sotto) quali:
- l’accordo Regione Lombardia del 20 marzo 2020 che all’art. 2 stabilisce che “i datori di lavoro aventi diritto accedono alla CIGD solo se non possono fruire degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal Titolo I e dal Titolo II del D.lgs. n. 148/2015 ordinari;
- l’accordo Regione Marche del 20 marzo secondo cui “l’accesso allo strumento della CIGD avviene qualora i datori di lavoro privati siano privi delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro di cui al D.lgs. 148/2015 e successive modifiche e integrazioni (CIGO-CIGS- FIS-Fondi di Solidarietà Bilaterali)”.
Tuttavia, l’Inps con messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020 e relativo allegato individua tra i soggetti esclusi dal trattamento di CIG in deroga i “datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà”, lasciando fuori dall’ambito degli esclusi le aziende che possono accedere alla CIGS (tra cui le aziende commerciali con più di 50 dipendenti).
Tale lettura è stata confermata dall’ente anche con circolare n. 47 del 28 Marzo 2020. In particolare, alla lettera f, l’Inps chiarisce che i datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie (CIGO e assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di cui all’articolo 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015), dovranno richiedere la prestazione con causale “COVID-19 Nazionale” alla propria gestione di appartenenza e non potranno accedere alle prestazioni in deroga. Da ciò l’istituto previdenziale deduce che potranno accedere alla prestazione in parola le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, tra cui “le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti”.
Procedura
Le regioni e le province autonome possono riconoscere i trattamenti di CIG in deroga previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Tale accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
Le domande sono presentate dalle aziende alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione. In caso di ammissione, i trattamenti di CIG in deroga sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’Inps in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, unitamente alla lista dei beneficiari. L’Inps provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa.
Diversa è la procedura nel caso di unità produttive del medesimo datore di lavoro dislocate in 5 o più regioni o province autonome. A tal proposito si segnala che il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha emesso in data 24 marzo 2020 il decreto interministeriale per il riparto delle risorse necessarie al finanziamento della CIG in deroga. Nell’ambito del medesimo provvedimento è stato stabilito che nel caso in cui la crisi coinvolga unità produttive site in 5 o più regioni o province autonome, ai fini del coordinamento delle relative procedure, il trattamento di CIG in deroga è riconosciuto dal Ministero del lavoro per conto delle regioni interessate. In sostanza, come spiegato dalla circolare Inps n. 47/2020, le aziende localizzate in più di 5 regioni o province autonome devono inviare un’unica domanda al Ministero del Lavoro che effettua l’istruttoria. Nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, emana il decreto di concessione del trattamento e lo trasmette all’Inps.
Inoltre, il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS il quale ha anche precisato, con il messaggio 1287/2020, che le aziende sono esonerate dal versamento del contributo addizionale.
Conclusioni
Sono, dunque, molteplici le semplificazioni/agevolazioni introdotte dal governo per estendere il più possibile l’ambito di applicazione degli ammortizzatori al fine di consentire al maggior numero di lavoratori e aziende di accedere a tali benefici. Restano tuttavia diversi dubbi interpretativi, specie in merito ai rapporti tra gli accordi regionali di concessione della CIGD e le circolari dell’Inps, che dovranno essere sciolti nella concreta applicazione degli istituti da parte degli organi competenti.
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