Last Updated on April 30, 2020
Il DPCM del 26 aprile 2020 ha previsto che la ripresa/prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione. Tali livelli di protezione sono indicati nel Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei luoghi di lavoro del 24 aprile 2020, la cui mancata attuazione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza (art. 2, comma 6 del DPCM 26 aprile).
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Come emerge dal documento tecnico dell’Inail del 23 aprile, relativo alla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro, il rischio di contagio può essere classificato secondo tre variabili:
- Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca);
- Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio);
- Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (es. settori ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione).
L’individuazione dei fattori di rischio consente di elaborare apposite strategie di prevenzione e riduzione del rischio di contagio. A tal fine è necessario adottare una serie di azioni che possono essere cosi classificate:
- Misure organizzative;
- Misure di prevenzione e protezione;
- Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici.
MISURE ORGANIZZATIVE
Distanziamento e rimodulazione degli spazi di lavoro
Le soluzioni vanno adattate al singolo caso e alla realtà della singola azienda/attività, anche tenendo in considerazione le caratteristiche dei luoghi:
- E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro;
- Nel caso di lavoratori che non hanno bisogno di particolari strumenti o attrezzature e che possono lavorare da soli, è possibile collocarli in spazi ricavati, ad esempio, da uffici inutilizzati e sale riunioni;
- Per gli ambienti in cui operano più lavoratori contemporaneamente vanno trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate e l’introduzione di barriere separatorie (es. pannelli in plexiglass, mobili).
Restano poi le misure di cui alla precedente versione del Protocollo (ad es. qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di un metro è comunque necessario l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione quali guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) oppure il contingentamento e la previsione di turni nell’utilizzo della ree comuni nonché l’adeguata ventilazione/sanificazione degli spazi.
Rimodulazione dell’orario di lavoro
L’articolazione del lavoro deve essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari. Vanno, pertanto, favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (es. ingressi, spogliatoi, sala mensa).
Spostamenti all’interno del sito aziendale e da/verso il luogo di lavoro
Gli spostamenti devono essere limitati e rispettare il distanziamento sociale. In quest’ottica:
- all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile. Devono essere vietate le riunioni in presenza e, qualora siano urgenti e non sia possibile il collegamento a distanza, deve essere ridotta al minimo la partecipazione garantendo in ogni caso il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali;
- devono essere sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working;
- È essenziale evitare assembramenti anche negli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa, con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori, favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.
- Smart working
Confermata la possibilità di ricorrere al lavoro agile in assenza degli accordi individuali e di adempiere i relativi obblighi di informativa in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito Inail. Resta fermo anche l’incentivo a utilizzare ferie, congedi retribuiti e altri strumenti previsti dai CCNL.
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Informazione
L’azienda ha l’obbligo di informare tutti i lavoratori circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali appositi depliants informativi. Tra gli obblighi informativi quello relativo all’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda e quello sul divieto di entrare in azienda in caso di febbre oltre 37.5°, altri sintomi influenzali o contatti con soggetti affetti da Covid-19. Particolare attenzione va posta anche sulla formazione al personale, anche in relazione all’utilizzo dei DPI.
Pulizia, sanificazione e precauzioni igieniche personali
Come previsto dalla precedente versione del Protocollo, l’azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. L’azienda deve mettere a disposizione di tutti i lavoratori idonei detergenti per le mani collocando in punti facilmente individuabili specifici dispenser.
In aggiunta, nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria viene potenziata dalla nuova versione del Protocollo e il ruolo del medico competente diviene centrale in questa fase: tra le novità la possibilità per il medico competente di suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori e la necessità di effettuare la visita medica alla ripresa dell’attività lavorativa sui lavoratori precedentemente affetti da Covid-19, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
Inoltre ogni azienda dovrà procedere alla:
- Revisione e/o redazione dei Protocolli Sanitari per riapertura con RSPP e Medico competente, differenziato per tipo di attività;
- Costituzione Comitato con RSA/RSU e RLS (o riferimento, in mancanza, ai comitati territoriali);
- Revisione DVR/DUVRI.
MISURE SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DELL’ATTIVAZIONE DEI FOCOLAI EPIDEMICI
Ingresso in azienda
Deve essere, pertanto, vietato l’ingresso in azienda a tutti coloro che abbiano febbre e sintomi influenzali, provengano da zone a rischio o siano stati in contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti. E’ possibile far entrare in azienda lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 solo se possono fornire la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone.
In ogni caso, prima dell’accesso al luogo di lavoro è possibile sottoporre il personale al controllo della temperatura corporea. Sul punto è fondamentale il rispetto della normativa privacy, tanto a tutela di chi svolge l’attività di rilevamento che dei lavoratori che vi sono sottoposti.
Gestione di una persona sintomatica in azienda
Per quanto riguarda il caso del lavoratore che mentre è al lavoro sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, questi è tenuto a comunicarlo immediatamente all’ufficio del personale e si deve procedere al suo isolamento, in base alle disposizioni dell’Autorità sanitaria; l’azienda deve avvertire immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
L’azienda deve collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, al fine di consentire l’applicazione delle misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda può chiedere ai possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento.
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