Last Updated on September 18, 2024
Non è dovuta al lavoratore dimissionario l’indennità sostitutiva del preavviso in assenza di una clausola del contratto individuale o collettivo (nel caso di specie, occhialeria), qualora il datore di lavoro, ricevuta la comunicazione del recesso, rinunci al preavviso.
Così ha deciso, pochi giorni fa, il Tribunale di Padova, revocando il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo che era stato concesso al dipendente dimissionario, e sostenendo che, in ipotesi di dimissioni volontarie sussiste «il diritto del datore di lavoro a rinunciare al preavviso».
La pronuncia in esame conferma, quindi, la ratio sottesa all’istituto del preavviso, il quale adempie alla funzione economica di attenuare, per la parte che lo subisce, le conseguenze pregiudizievoli del recesso.
Quindi, il preavviso non è solo un termine, ma anche un’obbligazione in capo alla parte recedente e, corrispettivamente, un diritto della parte receduta, che ha, pertanto, la facoltà di rinunciarvi (in tutto o in parte), senza che l’altra parte possa opporsi e senza che possa far insorgere un’obbligazione a pagare alcunché.
A conclusione diversa potrebbe giungersi solo nel caso in cui vi sia una specifica clausola contrattuale (individuale o collettiva) che imponga al datore di riconoscere comunque l’indennità sostitutiva del preavviso a favore del lavoratore dimissionario.
Il suggerimento, come sempre, è quello di prevedere esplicitamente il «non pagamento» in un’apposita clausola nel contratto di lavoro.