Last Updated on March 28, 2017
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017, il Decreto Legge n. 25 del 17 marzo 2017, con le “Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti”.
In particolare, il Decreto in vigore a decorrere dal 17 marzo 2017:
Il lavoro accessorio e i voucher
- all’articolo 1 abroga il lavoro accessorio (articoli da 48 a 50 del d.lgs. n. 81 del 2015), lasciando un periodo transitorio per i buoni acquistati in precedenza che potranno essere utilizzati entro il 31 dicembre 2017. Sul punto il Ministero del Lavoro ha tempestivamente reso noto che siffatti voucher dovranno essere utilizzati nel rispetto delle norme previgenti in materia di procedura di attivazione e sanzioni e l’Inps, dal canto suo, ha confermato che è stato ripristinato il servizio on-line per l’attivazione, la riscossione e il rimborso dei buoni acquistati entro il 17 marzo compreso;
L’appalto
- all’articolo 2 modifica l’articolo 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 per garantire una miglior tutela dei lavoratori impiegati nell’esecuzione di opere o servizi concessi in appalto. La disposizione ha eliminato la facoltà per la contrattazione collettiva nazionale di prevedere “metodi e procedure di controllo e di verifica per la regolarità complessiva degli appalti” che avrebbero potuto incidere sul regime di responsabilità solidale e ha abrogato il meccanismo processuale che consentiva al committente di invocare il beneficio, introdotto nel 2012, della preventiva escussione del debitore principale secondo cui l’azione esecutiva poteva essere promossa dal lavoratore nei confronti del committente solo dopo aver infruttuosamente aggredito il patrimonio dell’appaltatore (e degli eventuali subappaltatori). Oggi il lavoratore può nuovamente scegliere a sua discrezione e senza alcun ordine di preferenza se agire nei confronti dell’uno o dell’altro.
VOUCHER, IL GIUSLAVORISTA: ELIMINATO STRUMENTO UTILE
Ulteriori modifiche normative potrebbero essere previste in sede di conversione parlamentare del Decreto anche se oramai la sorte dei due istituti sembra tracciata.
In primo luogo è eclatante l’errore in cui è incappato il Governo quanto all’eliminazione del lavoro accessorio quale strumento utile a regolarizzare forme di lavoro occasionale, che torneranno prevedibilmente a essere svolte in nero, inoltre rischia di avere un impatto significativo sul contenzioso quanto stabilito per gli appalti. Infatti, l’abrogazione della previsione del beneficio di preventiva escussione del proprio datore di lavoro porterà presumibilmente un incremento rilevante di giudizi nei confronti dei committenti e, in ogni caso, incide sulla valutazione della esposizione debitoria potenziale di questi ultimi.
Al contrario, la scomparsa della disposizione che consentiva alle parti sociali di regolare diversamente il regime di solidarietà non avrà un effetto rilevante atteso che siffatta facoltà̀ ha storicamente avuto un utilizzo molto ridotto.
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