Last Updated on August 28, 2020
Il D.L. 104/2020, entrato in vigore il 15 agosto, ha innovato l’impianto normativo degli ammortizzatori sociali “emergenziali” ossia connessi alla pandemia da Covid-19 e introdotto, come alternativa all’utilizzo degli stessi, una nuova misura di esonero contributivo.
A partire dallo scorso 15 agosto è quindi possibile richiedere un nuovo periodo di cassa integrazione ordinaria, FIS e cassa integrazione in deroga, per un massimo di 18 settimane, suddivise in due tranche: la prima (esente da contributo addizionale, come quelle sinora concesse) della durata di 9 settimane e la seconda, – richiedibile solo dopo l’autorizzazione della prima e decorso il termine di questa – di altre 9 settimane, soggette, queste ultime, al pagamento, in alcuni casi, di un contributo addizionale come di seguito specificato.
Il nuovo periodo di cassa deve essere collocato tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020 e prescinde da precedenti richieste, ne può quindi beneficiare ogni datore di lavoro, anche se non avesse fatto richiesta di analoghi provvedimenti in passato.
Il legislatore ha quindi precisato che eventuali periodi di integrazione, precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del D.L. 18/2020 e successive modifiche, per periodi successivi al 12 luglio, sono imputati al nuovo periodo di cassa, che verrà autorizzato ai sensi del D.L. 104/2020.
Ciascuna azienda interessata dovrà quindi verificare il numero di settimane a propria disposizione sottraendo eventuali settimane, già richieste ed autorizzate per il periodo successivo al 12 luglio, dal totale di 9 settimane, previsto per la prima tranche di ammortizzatori sociali dal recente D.L. 104/2020.
La seconda tranche, di 9 settimane di ammortizzatori sociali, sarà concessa previo il versamento di un contributo addizionale, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019 secondo la seguente regola:
- Nessun contributo addizionale per i datori di lavoro che hanno subito un calo del fatturato pari o superiore al 20%;
- 9% della retribuzione globale spettante al lavoratore, per le ore di lavoro non prestate per sospensione o riduzione della prestazione lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- 18% della retribuzione globale spettante al lavoratore per le ore di lavoro non prestate per sospensione o riduzione della prestazione lavorativa per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
L’ammontare della riduzione del fatturato dovrà essere auto-certificata, da ciascuna azienda, all’atto della richiesta di concessione dell’ammortizzatore sociale. L’INPS si riserva di effettuare successivi controlli, di concerto con Agenzia delle entrate.
In alternativa al ricorso agli ammortizzatori sociali è stata prevista una nuova forma di esonero contributivo, che il datore di lavoro può richiedere solo qualora abbia già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.L. 18/2020 e successive modifiche. L’entità di tale esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno, esclusi i premi INAIL. L’esonero dovrà essere utilizzato entro il 31/12/2020 riparametrato ed applicato su base mensile, per un periodo massimo di 4 mesi. Si attendono, in una imminente circolare INPS, indicazioni precise sui criteri per il calcolo di tale esonero.
Identificare la soluzione migliore per i prossimi mesi, tenuto in particolare conto che le due strade sono alternative e la scelta per l’una o per l’altra irreversibile, richiede pertanto un attenta valutazione, che tenga contemporaneamente in considerazione aspetti giuridici, organizzativi ed economici.
A tale scopo lo Studio organizzerà nelle prossime settimane un apposito webinar di approfondimento e sin da subito può offrire supporto mediante il team multidisciplinare dei suoi professionisti. Rimaniamo quindi a disposizione per ogni quesito ed esigenza.