NEWSFLASH: The “Rilancio” Decree-Law

Last Updated on May 24, 2020

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio) recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Di seguito una sintesi delle principali previsioni introdotte relative alle imprese e ai lavoratori.

AMMORTIZZATORI SOCIALI   

  • CIG ORDINARIA E ASSEGNO ORDINARIO 

Artt. 68, 69 e 71 DL Rilancio – Artt. 19, 20, 21, 22 ter, 22 quinquies DL Cura Italia

Introdotte modifiche alla platea dei beneficiari, alla durata ed alla procedura della cassa integrazione ordinaria e dell’assegno ordinario con causale “Emergenza Covid-19”, anche in caso di trasformazione della cassa integrazione straordinaria in ordinaria ex art. 20 del DL Cura Italia.

Destinatari dei trattamenti possono essere i lavoratori alle dipendenze dei datori alla data del 25 marzo 2020.

Quanto alla durata per la fruizione è stata prevista una duplice articolazione temporale: 

  • 14 settimane nel periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 (i.e. 9 + 5 settimane a condizione che le prime 9 siano state interamente fruite);
  • 4 settimane per il periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2020, salvo che per i datori dei settori turistico ed affini per i quali è possibile fruirne anche per periodi anteriori al 1° settembre.

Ai beneficiari di assegno ordinario spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l’assegno per il nucleo familiare.

Modificata la disciplina per le richieste di integrazione a pagamento diretto dei trattamenti di cui agli artt. 19 (cig ordinaria e assegno ordinario), 20 (trasformazione da cigs in in cigo) e 21 (trasformazione assegno di solidarietà in assegno ordinario) presentate a decorrere dal 18 giugno 2020 (art. 22 quinquies, aggiunto al DL Cura Italia).

Con riferimento agli aspetti procedurali dei trattamenti di cig ordinaria e assegno ordinario, è stato:

  • reintrodotto l’obbligo di esperire la procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto, che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva,
  • previsto che le relative domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo (non più il quarto) a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione. Qualora la domanda sia presentata dopo il suddetto termine, il trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione;
  • fissato al 31 maggio 2020 il termine di presentazione delle domande riferite a sospensioni/riduzioni che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020.

Introdotte novità anche per il trattamento di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA), che è concesso in deroga ai limiti di fruizione previsti dalla disciplina ordinaria (art. 8 legge n. 457/1972) per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio al 31 ottobre 2020 e, comunque, non oltre dicembre 2020.

Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli può essere presentata domanda di concessione del trattamento in deroga del DL Cura Italia.

 

  • CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Artt. 70 e 71 DL Rilancio – Artt. 22, 22 ter e 22 quater DL Cura Italia

Intervenute anche per la cassa integrazione in deroga le medesime modifiche relative ai beneficiari e alla durata di cui ai trattamenti ordinari:

  • posticipato al 25 marzo 2020 il termine entro cui i lavoratori destinatari del predetto ammortizzatore devono risultare alle dipendenze dei datori richiedenti;
  • incrementata la durata del trattamento (18 settimane) da fruire secondo la duplice articolazione temporale (i.e. 9 + 5 settimane dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, a condizione che le prime 9 siano state autorizzate, e ulteriori 4 settimane dal 1° settembre al 31 ottobre 2020).

Introdotta nuovamente la necessità di accordo sindacale per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza epidemiologica.

Con riferimento agli aspetti procedurali, è stato inserito l’art. 22 quater nel DL Cura Italia, ai sensi del quale i trattamenti di integrazione salariale per periodi successivi alle prime 9 settimane sono richiesti dai datori di lavoro direttamente all’Inps.

Per i datori di lavoro con unità produttive site in più Regioni o Province autonome – il cui numero sarà individuato con apposito decreto ministeriale – il trattamento di cassa in deroga può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro. Inoltre, solo con riferimento alle imprese multilocalizzate, è stata introdotta la possibilità per il datore di anticipare il trattamento di integrazione.

La domanda di concessione può essere trasmessa dal 18 giugno 2020 alla sede Inps territorialmente competente. Dopo tale termine la domanda deve essere trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell’attività.

Semplificata, infine, la modalità di pagamento diretto da parte dell’Inps, che provvederà, nel termine di 15 giorni dalla domanda, all’anticipazione del trattamento nella misura del 40% delle ore autorizzate e, a seguito della successiva completa trasmissione dei dati da parte dei datori del lavoro, al pagamento del trattamento residuo.

 

  • INDENNITÀ DI MOBILITÀ IN DEROGA

Art. 87 DL Rilancio

Concessa un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, nel limite massimo di dodici mesi e, comunque, entro il 31 dicembre 2020, ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto alla NASpI. 

 

  • NASPI e DIS-COLL

Art. 92 DL Rilancio

Prorogate per ulteriori due mesi le prestazioni di disoccupazione la cui fruizione sia terminata nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020, a condizione che i soggetti interessati non beneficino di altre misure di sostegno al reddito per far fronte al Covid-19.

MISURE PER I LAVORATORI 

  • CONGEDI SPECIALI E BONUS BABY SITTING

Art. 72 DL Rilancio – Artt. 23 e 25 del DL Cura Italia

Incrementato da 15 a 30 giorni il periodo di congedo in favore dei genitori con figli di età non superiore ai 12 anni (per i quali è riconosciuto un’indennità pari al 50% della retribuzione) indipendentemente dalla sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole. 

Il suddetto congedo può essere fruito entro il termine del 31 luglio 2020.

In alternativa, i lavoratori possono scegliere di usufruire di uno o più bonus per l’acquisto dei servizi di baby sitting il cui importo è stato aumentato da 600 a 1.200 euro, utilizzabili anche per l’iscrizione ai servizi educativi e ricreativi. 

Per il settore sanitario pubblico e privato, per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico il limite massimo dell’incentivo è aumentato da 1.000 a 2.000 euro.

Previsto, infine, il diritto per i dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16 (e non più di figli con età compresa tra i 12 e 16 anni come in precedenza) di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi, senza corresponsione di alcuna indennità e con diritto alla conservazione del posto, a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti al reddito o non lavoratore.

 

  • PERMESSI EX LEGGE 104/92

Art. 73  DL Rilancio – Art. 24 DL Cura Italia

Aggiunti ulteriori complessivi 12 giorni di permesso retribuito in favore dei lavoratori che assistono familiari portatori di handicap, fruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

 

  • SORVEGLIANZA ATTIVA

Art. 74 DL Rilancio – Art. 26 DL Cura Italia

Per i dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità o immunodepressi è prorogato al 31 luglio 2020 il termine fino al quale il periodo di assenza dal servizio, prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.

 

  • REDDITO DI ULTIMA ISTANZA

Art. 78 DL Rilancio – Art. 44 DL Cura Italia 

Aumentata la dotazione del Fondo per il reddito di ultima istanza ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 di un’indennità di 600 euro per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza che non siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato né di pensione. 

Abrogata la norma che prevedeva l’iscrizione del richiedente “in via esclusiva” ad una cassa di previdenza privata (v. art. 34 DL 23/2020).

 

  • REDDITO DI EMERGENZA

Art. 82 DL Rilancio

Riconosciuto dall’Inps, ai nuclei familiari in condizione di necessità economica a causa dell’emergenza, un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di Emergenza (c.d. REM). 

Le domande sono presentate entro il termine di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari ad euro 400.

 

  • NUOVE INDENNITÀ PER I LAVORATORI

Art. da 84 a 86 DL Rilancio 

Erogate dall’Inps le seguenti indennità:

  • un’indennità di 600 euro per il mese di aprile per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps e collaboratori coordinati e continuativi; tale incentivo, in presenza di determinati requisiti, è incrementato per il mese di maggio a 1.000 euro (art. 84);
  • un’indennità di 600 euro per il mese di aprile per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali nonché per i lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti in tali settori a determinate condizioni; tale bonus, in presenza di specifici requisiti, è incrementato per il mese di maggio a 1.000 euro (art. 84); 
  • un’indennità di 600 euro per il mese di aprile per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (art. 84);
  • un’indennità di 500 euro per il mese di aprile per i lavoratori del settore agricolo (art. 84);
  • un’indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio per altre categorie di lavoratori (stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, autonomi privi di partita IVA, incaricati alle vendite a domicilio, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo) (art. 84);
  • un’indennità mensile pari a 500 euro per i mesi di aprile e maggio per i lavoratori domestici non conviventi, a determinate condizioni (art. 85).

Le predette indennità non sono cumulabili tra loro, ma sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità (art. 86).

 

  • LAVORO AGILE 

Art. 90 DL Rilancio 

Introdotto per i genitori che hanno almeno un figlio minore di 14 anni il diritto di svolgere la prestazione di lavoro in smart working, anche in assenza degli accordi individuali, fino alla cessazione dello stato emergenza. 

Tale diritto spetta a condizione che le mansioni siano compatibili con tale modalità agile e che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore.

Previsto, infine, che il datore di lavoro privato, anche in assenza degli accordi individuali, possa applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato, fino alla cessazione dello stato di emergenza e, comunque, non oltre 31 dicembre 2020. 

MISURE PER LE IMPRESE 

  • SOVVENZIONI PER I SALARI

Artt. 60 e 61 DL Rilancio

Introdotta la possibilità da parte delle Regioni, Provincie autonome e gli Enti territoriali di concedere – entro e non oltre il 31 dicembre 2020 – aiuti di Stato per contribuire ai costi del personale delle imprese di determinati settori, regioni o dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia al fine di evitare i licenziamenti.

La sovvenzione, in misura non superiore all’80% della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi a carico del datore), può essere concessa per un massimo di 12 mesi e a condizione che il personale che ne benefici continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è riconosciuto l’aiuto. 

La sovvenzione può essere retrodatata al 1° febbraio 2020 e può essere cumulata con altre misure di sostengo all’occupazione e con i differimenti delle imposte e dei pagamenti dei contributi previdenziali.  

 

  • LICENZIAMENTI 

Art. 80 DL Rilancio – Art. 46 DL Cura Italia 

Elevato da 60 giorni a 5 mesi, decorrenti dal 17 marzo 2020, il periodo durante il quale sono preclusi i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi e sono sospese le relative procedure. Non si potrà quindi procedere ai recessi sino alla data del 17 agosto 2020.

Concessa la possibilità al datore di lavoro che, nel periodo dal 23 febbraio al 17 marzo 2020, abbia proceduto al recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocarlo in ogni tempo purché faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione di cui agli artt. da 19 a 22 del DL Cura Italia. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro. 

 

  • SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 83 DL Rilancio

Fino al 31 luglio 2020 prevista una sorveglianza sanitaria eccezionale (svolta dal medico competente o, nei casi in cui non sia obbligatoria la sua nomina, dai medici del lavoro dell’Inail) dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid-19. 

È inoltre precisato che l’inidoneità alla mansione in questi casi non può giustificare il recesso del datore dal contratto di lavoro.

 

  • FONDO NUOVE COMPETENZE

Art. 88 DL Rilancio

Per l’anno 2020 e al fine di consentire la graduale ripresa dopo l’emergenza, prevista la possibilità per i contratti collettivi aziendali o territoriali di rimodulare l’orario di lavoro, per mutate esigenze organizzative e produttive, destinandone parte a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione sono a carico di un fondo ad hoc denominato Fondo Nuove Competenze, costituito presso l’Anpal. 

 

  • CONTRATTI A TERMINE 

Art. 93 DL Rilancio 

Introdotta la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere al 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali in deroga alla disciplina ordinaria. 

 

  • DURC 

Art. 81 DL Rilancio – Art. 103 DL Cura Italia

Previsto che i documenti di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano validità sino al 15 giugno 2020.

 

  • SOSTEGNO ALLE IMPRESE 

Art. 95 DL Rilancio 

Promossi da parte dell’Inail interventi straordinari a favore dei datori che hanno attuato, successivamente al 17 marzo 2020, i protocolli anti-contagio nei luoghi di lavoro attraverso l’acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale. 

L’importo massimo concedibile è pari a 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti, 50.000 euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti e 100.000 euro per le imprese con più di 50 dipendenti. 

Tali contributi sono incompatibili con altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto costi per il medesimo scopo di prevenzione. 

 

  • CREDITI D’IMPOSTA 

Artt. 120 e 125 DL Rilancio

Riconosciuto un credito di imposta del 60% delle spese sostenute dalle imprese nell’anno 2020:

  • per la riapertura in sicurezza delle attività, per un massimo di 80.000 euro. Allo stato i soggetti beneficiari sono gli operatori con attività aperte al pubblico (es. bar, ristoranti, alberghi) ma è rimessa ad un decreto del MISE l’individuazione di ulteriori soggetti aventi diritto, nonché degli investimenti ricompresi nell’agevolazione in questione (art. 120);
  • per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di DPI, per un massimo di 60.000 euro. Il credito è concesso agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti del Terzo settore. I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del beneficio saranno definite da un provvedimento ad hoc dell’Agenzia delle Entrate (art 125).