Convertito il D.L. «Rider»

Last Updated on November 21, 2019

Con legge n. 128 del 2 novembre 2019 è stato convertito il decreto legge n. 101 del 3 settembre 2019 contenente disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e la risoluzione di crisi aziendali. 

Il testo definitivo del provvedimento contiene alcune rilevanti innovazioni modificando – ancora una volta – il d.lgs. 81/2015 sia con riguardo alle collaborazioni organizzate dal committente sia per quanto concerne le nuove tutele approntate per i c.d. «rider».

Quanto alle prime, l’art. 2 sulle «collaborazioni organizzate dal committente» stabilisce che si applica la disciplina del lavoro subordinato ai soggetti il cui rapporto si concreti in una collaborazione prevalentemente personale, continuativa e organizzata dal committente. Tale previsione si applica anche nei casi in cui le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali

Le modifiche sono volte, quindi, a estendere il campo di applicazione delle collaborazioni che restano autonome ma etero-organizzate, alle quali si applicano però le regole del rapporto di lavoro subordinato (fatta eccezione per le tutele in caso di licenziamento illegittimo, vedi caso Foodora). La fattispecie è così descritta:

  • la prestazione è resa nell’ambito di un’organizzazione di mezzi e persone (è sostituito l’avverbio “esclusivamente” con “prevalentemente”), anche digitale;
  • il potere organizzativo viene esercitato con forme diverse dal vincolo di tempo e di luogo, (sono eliminate le parole “anche con riferimento ai tempi e luogo di lavoro”).

Viene poi introdotto l’intero capo V-bis in cui sono previste specifiche tutele per i lavoratori autonomi che svolgano attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di biciclette o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali.

La legge attualmente in vigore, recante modifiche rispetto al d.l. 101/2019, dispone che:

  • i contratti individuali di lavoro dei rider autonomi devono essere provati per iscritto e i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza. La violazione di tale previsione comporta il diritto del prestatore a un’indennità risarcitoria di entità non superiore ai compensi percepiti nell’ultimo anno ed è valutata come elemento di prova delle condizioni effettivamente applicate al rapporto di lavoro e delle connesse lesioni dei diritti;
  • la contrattazione collettiva ha il compito di determinare il compenso tenendo conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell’organizzazione del committente. Solo in caso di mancata stipula di detti ccnl i lavoratori non possono essere retribuiti a cottimo (ovvero in base alle consegne effettuate), ma hanno diritto a un compenso minimo orario parametro ai minimi tabellari dei ccnl di settori affini o equivalenti;
  • i rider hanno diritto a un’indennità integrativa non inferiore al 10% per il lavoro notturno, festivo o svolto in condizioni meteorologiche avverse e alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • è vietata l’esclusione dalla piattaforma o la riduzione delle occasioni di lavoro in caso di mancata accettazione della prestazione;
  • l’impresa che utilizza la piattaforma è tenuta nei confronti dei prestatori al rispetto delle tutele prevenzionistiche di cui al d.lgs. 81/2008.

La legge è entrata in vigore il 3 novembre 2019. Tuttavia, le norme relative alla copertura assicurativa dei rider autonomi saranno operative dal 1 febbraio 2020 e quelle relative al compenso, ivi inclusa la previsione dell’indennità integrativa, si applicheranno a partire dal 3 novembre 2020.

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